Dipartimento della Protezione Civile: coronavirus, il bollettino di oggi 2 maggio 2020

(137) Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale Continue reading “Dipartimento della Protezione Civile: coronavirus, il bollettino di oggi 2 maggio 2020” →

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Portoferraio (Li): Carabinieri, operazione “Delfino algerino”. Arrestate 8 persone per traffico di droga sull’isola d’Elba (video)

(152) Nella mattinata odierna in Portoferraio, Capoliveri, Porto Azzurro, Campo nell’Elba, Pisa, Terrasini (PA) e Castel Volturno (CE), i Continue reading “Portoferraio (Li): Carabinieri, operazione “Delfino algerino”. Arrestate 8 persone per traffico di droga sull’isola d’Elba (video)” →

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Città Metropolitana di Reggio Calabria: stamane il Sindaco Falcomatà ha incontrato i rappresentanti delle Federazioni delle categorie di barbieri, parrucchieri ed estetisti, alcune fra le professioni più provate dall’emergenza sanitaria in atto

(177) «Francamente – ha commentato il sindaco a margine della riunione – appare del tutto inconcepibile che, fra tutte le attività pronte a Continue reading “Città Metropolitana di Reggio Calabria: stamane il Sindaco Falcomatà ha incontrato i rappresentanti delle Federazioni delle categorie di barbieri, parrucchieri ed estetisti, alcune fra le professioni più provate dall’emergenza sanitaria in atto” →

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Busto Arsizio (Va): Guardia di Finanza, sequestrate 330.000 mascherine con marchio CE falso

(176) La Guardia di Finanza di Busto Arsizio ha individuato e sequestrato, presso tre società con sede nei comuni di Busto Arsizio, Samarate e Olgiate Olona, oltre 330.000 mascherine pronte per essere vendute come dispositivi medici (mascherine chirurgiche) o dispositivi di protezione individuale con marchio “CE„ falso e in assenza delle previste certificazioni.

I prodotti sequestrati, tra cui 9.000 mascherine FFP2, tutti fabbricati in Cina, risultavano infatti importati e commercializzati con una impropria marcatura “CE„ o addirittura erano privi della predetta marcatura nonché di altra documentazione idonea a certificare correttamente il prodotto come dispositivo medico (DM) o dispositivo di protezione individuale (DPI) e, comunque, senza che fossero stati formalmente interessati l’Istituto Superiore di Sanità ovvero l’INAIL, per avvalersi della deroga alla commercializzazione prevista dall’art. 15 del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. decreto “Cura Italia”).

I finanzieri di Busto Arsizio hanno accertato che le imprese controllate, talune delle quali pubblicizzavano la vendita delle mascherine anche sul web, si avvalevano di certificazioni “CE„ rilasciate da enti cinesi non rientranti tra gli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione con ciò non garantendo la presenza dei requisiti di sicurezza essenziali per l’utilizzatore delle mascherine.

Gli amministratori delle tre aziende varesine sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per il reato di frode in commercio, al quale si sono aggiunte le relative contestazioni di natura amministrativa in tema di conformità dei prodotti. Anche le tre società in questione sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria in ordine alla responsabilità amministrativa degli enti, derivante dalla mancata adozione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire il suddetto delitto commesso dai suoi legali rappresentanti nell’interesse o a vantaggio dell’azienda (artt. 5 e 25.bis.1 del Decreto Legislativo n. 231/2001).

 

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Napoli: Guardia di Finanza, sequestrate 24.000 mascherine non a norma e 5.000 confezioni di farmaci spacciati per prodotti anti-Covid. Denunciato un responsabile (video)

(175) Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato nel quartiere Ponticelli oltre 24.000 mascherine sulle quali era impresso il falso marchio “CE” e 5.000 confezioni di farmaci provenienti dalla Cina, “spacciati” come anti-coronavirus e privi di qualsiasi autorizzazione al commercio.

L’operazione dei Baschi Verdi ha preso le mosse da un controllo su strada ed è proseguita con una perquisizione presso l’abitazione di un 39enne di origine cinese; infatti, i Baschi Verdi si erano insospettiti per le dichiarazioni contradditorie rese dal soggetto nel corso di uno dei controlli sugli spostamenti.

I presidi medici sono stati sequestrati e il responsabile è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per commercializzazione abusiva di medicinali, vendita di prodotti con segni mendaci e ricettazione, oltre ad essere stato sanzionato e segnalato al Prefetto che per lo spostamento senza valida giustificazione.

Nessun farmaco può essere commercializzato in Italia in assenza dell’autorizzazione dell’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, che esegue su ciascuno di essi delle valutazioni chimico – farmaceutiche, tossicologiche e biologiche, al fine di testarne l’efficacia e la non pericolosità.

Nel complesso, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, impegnati a vigilare sull’osservanza delle misure previste per contenere la diffusione del Covid-2019, hanno sequestrato dall’inizio dell’emergenza oltre 730.000 tra mascherine e altri dispositivi di protezione sanzionando 41 responsabili, di cui 27 denunciati all’Autorità Giudiziaria.

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Roma: Guardia di Finanza, sventata immissione sul mercato di oltre 520.000 tra prodotti igienizzanti, mascherine e termometri ottici non sicuri. Sequestrate anche 354.000 calzature contraffatte (video)

(174) Proseguono senza interruzione i controlli dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nell’ambito del piano predisposto per contrastare i comportamenti fraudolenti che sfruttano la pandemia da “Covid-19” per trarne profitto.

Oltre 420 mila confezioni di prodotti igienizzanti nella cui etichetta erano riportate proprietà disinfettanti – sebbene mancasse la prescritta autorizzazione del Ministero della Salute – sono state sequestrate dalle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano nel corso delle ispezioni eseguite presso rivendite della capitale e in un opificio situato in provincia.

Inoltre, più di 100 mila – tra mascherine protettive e termometri ottici con rilevamento a distanza non conformi alla normativa comunitaria e nazionale – sono state scovate in vari esercizi commerciali disseminati nel quartiere Prenestino. I dispositivi di protezione individuale, in particolare, recavano indebitamente il marchio CE, mentre, in altri casi, erano posti in commercio in difetto della prescritta autodichiarazione inviata all’Istituto Superiore di Sanita e all’I.N.A.I.L. per l’attestazione delle caratteristiche tecniche e il rispetto dei requisiti di sicurezza, deroga consentita in via eccezionale dal Governo proprio per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.

Nel magazzino di una società riconducibile a un cittadino cinese i militari hanno anche rinvenuto oltre 354.000 calzature riproducenti i modelli e i marchi contraffatti di note case di alta moda nazionali e straniere.

Otto persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Roma per i reati di frode in commercio, ricettazione e vendita di prodotti contraffatti.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo messo in atto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma per la tutela della salute dei consumatori e la salvaguardia degli operatori economici rispettosi delle regole.

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Modena: sequestrate 157.000 mascherine non conformi per un valore di 800.000 euro (video)

(173) Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Modena, nell’ambito di due distinte operazioni volte al contrasto delle condotte fraudolente e delle pratiche commerciali sleali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, hanno individuato mascherine di tipo “FFP2” e “CHIRURGICHE TRISTRATO” carenti dei prescritti requisiti di sicurezza, commercializzate in provincia e sull’intero territorio nazionale.

La prima operazione, portata a termine dai militari del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Modena, ha consentito di individuare e sequestrare, presso un’azienda con sede a Sassuolo, 132.800 mascherine non conformi ai prescritti requisiti di sicurezza in quanto sprovviste della marcatura CE ovvero delle certificazioni dell’Istituto Superiore di Sanità o dell’INAIL. La merce sequestrata, proveniente da un fornitore cinese, era infatti accompagnata unicamente da un “Certificate of Compliance”, documento non sufficiente ad attestarne la sicurezza.

Nel secondo caso, invece, i finanzieri della Compagnia di Modena hanno riscontrato presso un’altra azienda con sede a Modena, invece, che i presidi sanitari, sempre di provenienza cinese, recavano la marcatura “CE” derivante dalla presentazione di un “certificato di conformità” rilasciato da una società non autorizzata a garantirne la genuinità, avente un nome molto simile a quello di un noto organismo certificatore, conosciuto a livello internazionale. Nella circostanza, le Fiamme Gialle, rilevando la frode nell’esercizio del commercio, hanno immediatamente sottoposto a sequestro 10.470 esemplari delle mascherine detenute presso il magazzino di una società modenese e presso una farmacia nonché, su delega della locale A.G., hanno provveduto al sequestro di ulteriori 13.884 pezzi presso gli acquirenti della merce, dislocati nelle provincie di Milano, Como, Trento, Reggio Emilia e Perugia.

Gli ingenti sequestri operati hanno consentito, complessivamente, di bloccare la diffusione di mascherine, asseritamente filtranti (mod. FFP2) e chirurgiche tristrato, aventi un valore commerciale stimato di oltre € 800.000, prive dei prescritti requisiti di sicurezza, che avrebbero esposto al rischio la salute degli ignari acquirenti.

I titolari delle aziende coinvolte nelle due operazioni, responsabili dell’illecita commercializzazione dei presidi sanitari, sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica, a piede libero, per le ipotesi di reato di frode in commercio e nelle pubbliche forniture.

Le attività svolte costituiscono, ancora una volta, concreta testimonianza della quotidiana azione realizzata dalla Guardia di Finanza, unico organo di polizia giudiziaria ed economico- finanziaria a tutela dei consumatori e degli operatori onesti, nel perseguimento dell’obiettivo di contrasto ai comportamenti illegali e fraudolenti che sfruttano l’attuale emergenza sanitaria per conseguire indebiti profitti.

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Monasterace (RC): i Carabinieri arrestano 4 cittadini africani per spaccio di marijuana

(151) I Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica hanno arrestato tre ganesi ed un nigeriano, tutti residenti a Monasterace Marina, per Continue reading “Monasterace (RC): i Carabinieri arrestano 4 cittadini africani per spaccio di marijuana” →

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A.S.P. di Reggio Calabria: coronavirus, il bollettino di oggi 1 maggio 2020

(136) La Direzione Sanitaria dell’ASP di Reggio Calabria comunica che oggi 1 maggio

2020, sul Territorio Provinciale, sono stati sottoposti allo screening per “COVID19” 160 nuovi soggetti.
Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, non hanno evidenziato nuovi soggetti positivi.

I pazienti in “Assistenza Sanitaria Domiciliare” sono 130, con monitoraggio quotidiano delle loro condizioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP-RC in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

I soggetti posti in “Quarantena Domiciliare” sono in totale 1254, gran parte dei quali provenienti da fuori regione.
Si raccomanda alla cittadinanza in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale, al Pediatra, o di contattare il Numero Verde 1500 del Ministero della Salute o il Numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.

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G.O.M. di Reggio Calabria: coronavirus, il bollettino di oggi 1 maggio 2020

(135) La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Continue reading “G.O.M. di Reggio Calabria: coronavirus, il bollettino di oggi 1 maggio 2020” →

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Regione Calabria: coronavirus, il bollettino di oggi 1 maggio 2020

(134) In Calabria ad oggi sono stati effettuati 35.101 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.112 (+4 rispetto a ieri), quelle negative sono 33.989.

Continue reading “Regione Calabria: coronavirus, il bollettino di oggi 1 maggio 2020” →

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Dipartimento della Protezione Civile: coronavirus, il bollettino di oggi 1 maggio 2020

(133) Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale Continue reading “Dipartimento della Protezione Civile: coronavirus, il bollettino di oggi 1 maggio 2020” →

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Reggio di Calabria: i Carabinieri lo sorprendo con della droga, arrestato in flagranza di reato

(150) Mercoledì mattina, i Carabinieri della Stazione di Reggio Calabria – Principale hanno arrestato in flagranza di reato CIPOLLA Gaetano, Continue reading “Reggio di Calabria: i Carabinieri lo sorprendo con della droga, arrestato in flagranza di reato” →

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Reggio di Calabria: l’ordinanza di riapertura della Santelli non convince, la saggezza di Giuseppe Cilione (Bar San Francesco) “I reggini hanno risposto benissimo all’emergenza Covid-19. Ripartiremo, ma senza improvvisazione”

(176) Intervento al TGZero di Radio Capital dopo le dichiarazioni della giornalista Selvaggia Lucarelli sulla presa di posizione a Reggio Calabria Continue reading “Reggio di Calabria: l’ordinanza di riapertura della Santelli non convince, la saggezza di Giuseppe Cilione (Bar San Francesco) “I reggini hanno risposto benissimo all’emergenza Covid-19. Ripartiremo, ma senza improvvisazione”” →

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A.S.P. di Reggio Calabria: coronavirus, il bollettino di oggi 30 aprile 2020

(132) La Direzione Sanitaria dell’ASP di Reggio Calabria comunica che oggi 30 aprile 2020, sul Territorio Provinciale, sono stati sottoposti allo screening per “COVID19” 160 nuovi soggetti.

Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, non hanno evidenziato nuovi soggetti positivi.

I pazienti in “Assistenza Sanitaria Domiciliare” sono 139, con monitoraggio quotidiano delle loro condizioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP-RC in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

I soggetti posti in “Quarantena Domiciliare” sono in totale 1291, gran parte dei quali provenienti da fuori regione.

Si raccomanda alla cittadinanza in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale, al Pediatra, o di contattare il Numero Verde 1500 del Ministero della Salute o il Numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.

 

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G.O.M. di Reggio Calabria: coronavirus, il bollettino di oggi 30 aprile 2020

(131) La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Continue reading “G.O.M. di Reggio Calabria: coronavirus, il bollettino di oggi 30 aprile 2020” →

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Regione Calabria: coronavirus, il bollettino di oggi 30 aprile 2020

(130) In Calabria ad oggi sono stati effettuati 33.950 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.108 (+6 rispetto a ieri), quelle negative sono 32.842.

Continue reading “Regione Calabria: coronavirus, il bollettino di oggi 30 aprile 2020” →

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Dipartimento della Protezione Civile: coronavirus, il bollettino di oggi 30 aprile 2020

(129) Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale Continue reading “Dipartimento della Protezione Civile: coronavirus, il bollettino di oggi 30 aprile 2020” →

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Comune di Reggio Calabria: Ordinanza n. 44 del 30.04.2020

(175) Ordinanza n. 44 del 30.04.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente. Misure urgenti per l’attuazione e l’osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rilevato che l’art. 3, comma 1, del predetto Decreto Legge, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale” espressamente dispone che: << Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di loro competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale>>;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale”;

Considerato che la suddetta ordinanza ha ampliato le attività consentire dai D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e del 6 aprile 2020 ponendosi in contrasto con il disposto di cui al citato art. 3, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

che, pertanto, tale ordinanza è da ritenersi illegittima;

che essa, peraltro, incide in maniera grave sul diritto alla salute dei cittadini in quanto autorizza lo svolgimento di attività non consentite dalla normativa nazionale in contrasto con le misure emergenziali di contrasto al contagio da Covid-19 adottate proprio a tutela della salute dei cittadini;

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000; ORDINA

che su tutto il territorio del Comune di Reggio Calabria rimangono ferme ed applicabili esclusivamente le misure adottate dal governo con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020 e con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 a partire dalla data del 4 maggio 2020 (a eccezione delle misure previste dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, per le quali i D.P.C.M. del 26 aprile prevede espressamente la decorrenza dal 27 aprile 2020) e rimane, dunque, consentito, solo ed esclusivamente lo svolgimento delle attività elencate nei citati decreti;

INVITA

i titolari di esercizi commerciali e la cittadinanza tutta ad attenersi alla scrupolosa osservanza di quanto statuito nei D.P.C.M. del 10 aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020 e del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio 2020.

DISPONE

  • la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo on line del Comune;
  • la trasmissione della presente ordinanza:
  • ⎯  alla Prefettura di Reggio Calabria;
  • ⎯  alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell’ordine;
  • ⎯  all’Ufficio Stampa per la massima divulgazione a mezzo organi di stampa;

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa.

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Comune di Reggio Calabria: Ordinanza n. 43 del 30.04.2020

(174) Ordinanza n. 43 del 30.04.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente. Misure urgenti per l’attuazione del D.P.C.M. del 26 aprile 2020. Revoca parziale dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 e apertura Parco “Federica Cacozza” e Villa Comunale.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 con la quale, in osservanza dei D.P.C.M. dell’8, 9 e 11 marzo 2020, veniva ordinato il divieto assoluto di pubblico passeggio o di attività sportiva, non rientranti tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità, nelle seguenti aree e piazze:

  • Corso Garibaldi
  • Lungomare Falcomatà
  • Parco Lineare Sud
  • Waterfront Nord
  • Lungomare di Pellaro
  • Lungomare di Gallico
  • Lungomare di Catona
  • Piazze Cittadine
  • Parchi aperti.

Viste le successive ordinanze sindacali n. 25 del 25.03.2020, n. 31 del 02.04.2020 e n. 34 del 14 .04.2020 con le quali, in osservanza rispettivamente dei D.P.C.M. del 22.03.2020, dell’01.04.2020 e del 10.04.2020, il divieto di cui sopra è stato prorogato, da ultimo, fino alla data del 3 maggio 2020;

Vista l’ordinanza dirigenziale del Dirigente del Settore Ambiente n. 1 del 14 marzo 2020 con la quale era già stata altresì disposta, ai sensi dll’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, la chiusura del Parco “Federica Cacozza” (ex Parco Botteghelle, viale Europa), del “Parco delle Vittorie” (Parco Urbano di via delle Vittorie) e della Villa Comunale “Umberto I”;

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 laddove, fermo restando il divieto assoluto di ogni assembramento sia in luoghi pubblici che privati e pur rimanendo confermato che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, viene disposto un lieve allentamento delle misure anti – contagio prevedendosi, tra le altre cose, che siano consentite le seguenti attività:
art. 1, comma 1, lett e): l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; art. 1, comma 1, lett f): non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Considerato che il medesimo D.P.C.M. prevede che il sindaco possa disporre la temporanea chiusura di specifiche aree o parchi in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Considerato che le aree individuate dall’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo consentono l’osservanza del divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento sociale prescritto dal citato D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

Considerato che, del pari, l’osservanza del divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento sociale possano essere rispettati anche all’interno della Villa Comunale “Umberto I” e del Parco “Federica Cacozza” ex Parco Botteghelle;

Dato atto che all’interno delle sopra elencate aree dovranno essere consentite soltanto le attività di cui al citato art. 1, comma 1, lett f) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, ferma restando la chiusura di tutte le aree attrezzate a giochi per bambini così come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e, del citato D.P.C.M., le quali aree, dunque, anche laddove situate all’interno di parchi o aree aperte, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo;

Ritenuto, invece, di individuare il “Parco delle Vittorie” quale area nella quale interdire anche le suddette attività motorie, in considerazione dell’impossibilità di garantire all’interno di tale parco il rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

• La revoca, a decorrere dalla data del 4 maggio 2020, dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 e successive proroghe, nella parte in cui prevede il divieto di attività motorie nelle aree ivi individuate, fermo restando il divieto di pubblico passeggio;

e per l’effetto,

DISPONE

che, a partire dalla data del 4 maggio 2020, nelle seguenti aree:

  • Corso Garibaldi
  • Lungomare Falcomatà
  • Parco Lineare Sud
  • Waterfront Nord
  • Lungomare di Pellaro
  • Lungomare di Gallico
  • Lungomare di Catona
  • Piazze Cittadine
  • Parchi aperti
  1. 1)  non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
  2. 2)  non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
  3. 3)  è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o lepersone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Rimane ferma la chiusura delle aree attrezzate a giochi per bambini per come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; tali aree, dunque, anche laddove situate all’interno di parchi o aree aperte, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo;

ORDINA

  • La riapertura, a decorrere dal 4 maggio 2020, della Villa Comunale “Umberto I” e del Parco “Federica Cacozza” ex Parco Botteghelle;
  • La permanenza della chiusura, già disposta con ordinanza dirigenziale n. 1 del 14 marzo 2020, del “Parco della Vittoria” in ragione della impossibilità di garantire all’interno di tale parco il rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

e per l’effetto

DISPONE

all’interno della Villa Comunale e del Parco “Federica Cacozza, a decorrere dal 4 maggio, saranno consentite le seguenti attività:

  1. 1)  non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
  2. 2)  non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
  3. 3)  è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Rimane ferma la chiusura delle aree attrezzate a giochi per bambini per come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; tali aree, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo;

• il divieto assoluto, dalla data del 4 maggio e sino al 18 maggio salvo ulteriori proroghe, di svolgimento di qualunque attività all’aperto, anche motoria o sportiva in forma individuale, all’interno del “Parco della Vittoria”.

DISPONE

di demandare al Dirigente del Settore Ambiente l’adozione di ogni misura necessaria affinchè venga garantito un ingresso contingentato ai suddetti parchi, nonché l’osservanza del divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento sociale, attraverso l’impiego a tale scopo di apposite ed idonee unità di personale, anche LSU ed LPU, nonché degli ispettori ambientali e, previa intesa con il Dirigente del Settore Welfare, dei percettori di reddito di cittadinanza.

DISPONE

  • la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo on line del Comune;
  • la trasmissione della presente ordinanza:
  • ⎯  alla Prefettura di Reggio Calabria;
  • ⎯  alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell’ordine;
  • ⎯  all’Ufficio Stampa per la massima divulgazione a mezzo organi di stampa;

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

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