Dipartimento della Protezione Civile: coronavirus, il bollettino di oggi 1 maggio 2020

(133) Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale Continue reading “Dipartimento della Protezione Civile: coronavirus, il bollettino di oggi 1 maggio 2020” →

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Reggio di Calabria: i Carabinieri lo sorprendo con della droga, arrestato in flagranza di reato

(150) Mercoledì mattina, i Carabinieri della Stazione di Reggio Calabria – Principale hanno arrestato in flagranza di reato CIPOLLA Gaetano, Continue reading “Reggio di Calabria: i Carabinieri lo sorprendo con della droga, arrestato in flagranza di reato” →

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Reggio di Calabria: l’ordinanza di riapertura della Santelli non convince, la saggezza di Giuseppe Cilione (Bar San Francesco) “I reggini hanno risposto benissimo all’emergenza Covid-19. Ripartiremo, ma senza improvvisazione”

(176) Intervento al TGZero di Radio Capital dopo le dichiarazioni della giornalista Selvaggia Lucarelli sulla presa di posizione a Reggio Calabria Continue reading “Reggio di Calabria: l’ordinanza di riapertura della Santelli non convince, la saggezza di Giuseppe Cilione (Bar San Francesco) “I reggini hanno risposto benissimo all’emergenza Covid-19. Ripartiremo, ma senza improvvisazione”” →

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A.S.P. di Reggio Calabria: coronavirus, il bollettino di oggi 30 aprile 2020

(132) La Direzione Sanitaria dell’ASP di Reggio Calabria comunica che oggi 30 aprile 2020, sul Territorio Provinciale, sono stati sottoposti allo screening per “COVID19” 160 nuovi soggetti.

Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, non hanno evidenziato nuovi soggetti positivi.

I pazienti in “Assistenza Sanitaria Domiciliare” sono 139, con monitoraggio quotidiano delle loro condizioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP-RC in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

I soggetti posti in “Quarantena Domiciliare” sono in totale 1291, gran parte dei quali provenienti da fuori regione.

Si raccomanda alla cittadinanza in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale, al Pediatra, o di contattare il Numero Verde 1500 del Ministero della Salute o il Numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.

 

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G.O.M. di Reggio Calabria: coronavirus, il bollettino di oggi 30 aprile 2020

(131) La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Continue reading “G.O.M. di Reggio Calabria: coronavirus, il bollettino di oggi 30 aprile 2020” →

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Regione Calabria: coronavirus, il bollettino di oggi 30 aprile 2020

(130) In Calabria ad oggi sono stati effettuati 33.950 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.108 (+6 rispetto a ieri), quelle negative sono 32.842.

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Dipartimento della Protezione Civile: coronavirus, il bollettino di oggi 30 aprile 2020

(129) Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale Continue reading “Dipartimento della Protezione Civile: coronavirus, il bollettino di oggi 30 aprile 2020” →

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Comune di Reggio Calabria: Ordinanza n. 44 del 30.04.2020

(175) Ordinanza n. 44 del 30.04.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente. Misure urgenti per l’attuazione e l’osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rilevato che l’art. 3, comma 1, del predetto Decreto Legge, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale” espressamente dispone che: << Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di loro competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale>>;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale”;

Considerato che la suddetta ordinanza ha ampliato le attività consentire dai D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e del 6 aprile 2020 ponendosi in contrasto con il disposto di cui al citato art. 3, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

che, pertanto, tale ordinanza è da ritenersi illegittima;

che essa, peraltro, incide in maniera grave sul diritto alla salute dei cittadini in quanto autorizza lo svolgimento di attività non consentite dalla normativa nazionale in contrasto con le misure emergenziali di contrasto al contagio da Covid-19 adottate proprio a tutela della salute dei cittadini;

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000; ORDINA

che su tutto il territorio del Comune di Reggio Calabria rimangono ferme ed applicabili esclusivamente le misure adottate dal governo con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020 e con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 a partire dalla data del 4 maggio 2020 (a eccezione delle misure previste dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, per le quali i D.P.C.M. del 26 aprile prevede espressamente la decorrenza dal 27 aprile 2020) e rimane, dunque, consentito, solo ed esclusivamente lo svolgimento delle attività elencate nei citati decreti;

INVITA

i titolari di esercizi commerciali e la cittadinanza tutta ad attenersi alla scrupolosa osservanza di quanto statuito nei D.P.C.M. del 10 aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020 e del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio 2020.

DISPONE

  • la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo on line del Comune;
  • la trasmissione della presente ordinanza:
  • ⎯  alla Prefettura di Reggio Calabria;
  • ⎯  alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell’ordine;
  • ⎯  all’Ufficio Stampa per la massima divulgazione a mezzo organi di stampa;

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa.

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Comune di Reggio Calabria: Ordinanza n. 43 del 30.04.2020

(174) Ordinanza n. 43 del 30.04.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente. Misure urgenti per l’attuazione del D.P.C.M. del 26 aprile 2020. Revoca parziale dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 e apertura Parco “Federica Cacozza” e Villa Comunale.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 con la quale, in osservanza dei D.P.C.M. dell’8, 9 e 11 marzo 2020, veniva ordinato il divieto assoluto di pubblico passeggio o di attività sportiva, non rientranti tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità, nelle seguenti aree e piazze:

  • Corso Garibaldi
  • Lungomare Falcomatà
  • Parco Lineare Sud
  • Waterfront Nord
  • Lungomare di Pellaro
  • Lungomare di Gallico
  • Lungomare di Catona
  • Piazze Cittadine
  • Parchi aperti.

Viste le successive ordinanze sindacali n. 25 del 25.03.2020, n. 31 del 02.04.2020 e n. 34 del 14 .04.2020 con le quali, in osservanza rispettivamente dei D.P.C.M. del 22.03.2020, dell’01.04.2020 e del 10.04.2020, il divieto di cui sopra è stato prorogato, da ultimo, fino alla data del 3 maggio 2020;

Vista l’ordinanza dirigenziale del Dirigente del Settore Ambiente n. 1 del 14 marzo 2020 con la quale era già stata altresì disposta, ai sensi dll’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, la chiusura del Parco “Federica Cacozza” (ex Parco Botteghelle, viale Europa), del “Parco delle Vittorie” (Parco Urbano di via delle Vittorie) e della Villa Comunale “Umberto I”;

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 laddove, fermo restando il divieto assoluto di ogni assembramento sia in luoghi pubblici che privati e pur rimanendo confermato che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, viene disposto un lieve allentamento delle misure anti – contagio prevedendosi, tra le altre cose, che siano consentite le seguenti attività:
art. 1, comma 1, lett e): l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; art. 1, comma 1, lett f): non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Considerato che il medesimo D.P.C.M. prevede che il sindaco possa disporre la temporanea chiusura di specifiche aree o parchi in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Considerato che le aree individuate dall’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo consentono l’osservanza del divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento sociale prescritto dal citato D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

Considerato che, del pari, l’osservanza del divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento sociale possano essere rispettati anche all’interno della Villa Comunale “Umberto I” e del Parco “Federica Cacozza” ex Parco Botteghelle;

Dato atto che all’interno delle sopra elencate aree dovranno essere consentite soltanto le attività di cui al citato art. 1, comma 1, lett f) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, ferma restando la chiusura di tutte le aree attrezzate a giochi per bambini così come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e, del citato D.P.C.M., le quali aree, dunque, anche laddove situate all’interno di parchi o aree aperte, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo;

Ritenuto, invece, di individuare il “Parco delle Vittorie” quale area nella quale interdire anche le suddette attività motorie, in considerazione dell’impossibilità di garantire all’interno di tale parco il rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

• La revoca, a decorrere dalla data del 4 maggio 2020, dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 e successive proroghe, nella parte in cui prevede il divieto di attività motorie nelle aree ivi individuate, fermo restando il divieto di pubblico passeggio;

e per l’effetto,

DISPONE

che, a partire dalla data del 4 maggio 2020, nelle seguenti aree:

  • Corso Garibaldi
  • Lungomare Falcomatà
  • Parco Lineare Sud
  • Waterfront Nord
  • Lungomare di Pellaro
  • Lungomare di Gallico
  • Lungomare di Catona
  • Piazze Cittadine
  • Parchi aperti
  1. 1)  non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
  2. 2)  non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
  3. 3)  è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o lepersone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Rimane ferma la chiusura delle aree attrezzate a giochi per bambini per come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; tali aree, dunque, anche laddove situate all’interno di parchi o aree aperte, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo;

ORDINA

  • La riapertura, a decorrere dal 4 maggio 2020, della Villa Comunale “Umberto I” e del Parco “Federica Cacozza” ex Parco Botteghelle;
  • La permanenza della chiusura, già disposta con ordinanza dirigenziale n. 1 del 14 marzo 2020, del “Parco della Vittoria” in ragione della impossibilità di garantire all’interno di tale parco il rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

e per l’effetto

DISPONE

all’interno della Villa Comunale e del Parco “Federica Cacozza, a decorrere dal 4 maggio, saranno consentite le seguenti attività:

  1. 1)  non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
  2. 2)  non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
  3. 3)  è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Rimane ferma la chiusura delle aree attrezzate a giochi per bambini per come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; tali aree, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo;

• il divieto assoluto, dalla data del 4 maggio e sino al 18 maggio salvo ulteriori proroghe, di svolgimento di qualunque attività all’aperto, anche motoria o sportiva in forma individuale, all’interno del “Parco della Vittoria”.

DISPONE

di demandare al Dirigente del Settore Ambiente l’adozione di ogni misura necessaria affinchè venga garantito un ingresso contingentato ai suddetti parchi, nonché l’osservanza del divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento sociale, attraverso l’impiego a tale scopo di apposite ed idonee unità di personale, anche LSU ed LPU, nonché degli ispettori ambientali e, previa intesa con il Dirigente del Settore Welfare, dei percettori di reddito di cittadinanza.

DISPONE

  • la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo on line del Comune;
  • la trasmissione della presente ordinanza:
  • ⎯  alla Prefettura di Reggio Calabria;
  • ⎯  alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell’ordine;
  • ⎯  all’Ufficio Stampa per la massima divulgazione a mezzo organi di stampa;

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

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Il Polo museale della Calabria aderisce all’edizione straordinatia della Biennale Arteinsieme

(22) Il Polo museale della Calabria, diretto dalla dottoressa Antonella Cucciniello, ha aderito all’edizione straordinaria della Biennale Arteinsieme, promossa dal Museo Tattile Statale Omero, con i luoghi della cultura statali di propria competenza di seguito riportati.

Galleria nazionale di Cosenza (Cosenza)

Referente: Faustino Nigrelli

mail: pm-cal.gallerianaz-cs@beniculturali.it

La Galleria nazionale di Cosenza ha deciso di fare di più e accogliere l’appello del Museo Tattile statale Omero e partecipare all’edizione speciale della Biennale Arteinsieme per testimoniare vicinanza e solidarietà alle persone con disabilità e per farle sentire parte integrante della nostra comunità.

Da lunedì 27 aprile 2020, all’insegna degli hashtag #biennalearteinsieme e #laculturanondimenticanessuno, sui canali social della Galleria nazionale (Facebook, Instagram e Twitter), è stata avviata la nuova rubrica #PalazzoArnoneHistory che attraverso brevi pillole di storia, in forma scritta e audio, racconta le principali vicende legate a questo affascinante edificio, centro propulsore della cultura cosentina, sede della Galleria nazionale di Cosenza e del Polo museale della Calabria.

L’interessante rubrica #PalazzoArnoneHistory è a cura dell’intraprendente dottoressa Camilla Brivio, funzionario in forza al Polo museale della Calabria.

Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia – (Vibo Valentia)

Direttore: Adele Bonofiglio

mail: pm-cal.capialbi@beniculturali.it

Il Museo accoglie l’iniziativa del Museo Tattile Statale Omero per testimoniare vicinanza e solidarietà alle persone disabili facendole sentire parte integrante della nostra comunità pubblicando, all’insegna degli hastag #biennalearteinsieme e #laculturanondimenticanessuno, un video di presentazione dell’importante busto femminile in basalto nero (databile ad età Claudia, 41-54 d.C.), rientrato al Museo “Vito Capialbi” dopo il prestito al “Princeton University Art Museum”, con spiegazione audio e sottotitoli.

Oltre alla descrizione del busto il video contiene, nella stessa forma, la frase:  Vicini alle persone con disabilità noi del Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi di Vibo Valentia ci siamo. Torneremo insieme a condividere la gioia della bellezza e il piacere della scoperta del nostro patrimonio culturale.

Museo e Parco Archeologico Nazionale della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)

Direttore: Adele Bonofiglio

mail: pm-cal.sibaritide@beniculturali.it

Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, ha aderito, con entusiasmo, all’edizione straordinaria della Biennale Arteinsieme, promossa dal Museo Tattile Statale Omero.

L’edizione straordinaria verte sul tema cultura e culture senza barriere; quanto mai opportuna in un periodo, come quello attuale, che mette a dura prova soprattutto le persone più fragili ed in particolare quelle con disabilità.

L’appello lanciato dalla Biennale Arteinsieme ai musei e ai luoghi della cultura italiana per partecipare all’iniziativa volta a testimoniare vicinanza e solidarietà alle persone disabili e per farle sentire parte integrante della nostra comunità è stato accolto dal Museo della Sibaritide che ha proposto alcuni momenti di iniziative realizzate dai Servizi Educativi del Museo con associazioni delle persone con disabilità ricadenti nel territorio dell’antica Sybaris.

Questo è il messaggio che parte dal Museo della Sibaritide: “Vicini alle persone con disabilità. Noi del  Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide di Cassano all’Ionio (Cosenza) ci siamo. Torneremo insieme a condividere la gioia della bellezza e il piacere della scoperta del nostro patrimonio culturale”, all’insegna degli hashtag #biennalearteinsieme e #laculturanondimenticanessuno”.

Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide si conferma, così, ancora una volta sensibile e attento nei confronti delle persone meno fortunate.

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia – Borgia (Catanzaro)

Referente: Elisa Nisticò

mail: pm-cal.scolacium@beniculturali.it

#biennalearteinsieme edizione straordinaria 2020, promossa dal Museo tattile statale Omero.

Il Museo archeologico nazionale di Scolacium, già impegnato in visite “virtuali” di alcune sezioni della sua collezione, promuove sui  canali social eventi a forte contenuto di accessibilità.​

Il primo imperdibile appuntamento è con il ciclo statuario del museo.

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Reggio di Calabria: Università Mediterranea “Attenzione! Tentativi di truffa tramite Whatsapp in nome del nostro Laboratorio di Chimica”

(21) Il laboratorio di Chimica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, venuto a conoscenza di alcuni messaggi WhatsApp aventi per Continue reading “Reggio di Calabria: Università Mediterranea “Attenzione! Tentativi di truffa tramite Whatsapp in nome del nostro Laboratorio di Chimica”” →

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Bovalino (RC): il Commissariato di P.S. esegue un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di uomo colpevole di tentata estorsione aggravata

(23) Questa mattina il personale del Commissariato di P.S. Bovalino ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare Continue reading “Bovalino (RC): il Commissariato di P.S. esegue un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di uomo colpevole di tentata estorsione aggravata” →

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Continuano le attività di sostegno dell’Arma alla popolazione durante l’emergenza: i Carabinieri della Compagnia di Taurianova (RC) consegnano a domicilio pensioni ad anziani e tablet ai giovani studenti

(149) Anche nella Piana di Gioia Tauro gli anziani chiedono l’aiuto ai carabinieri per la consegna a domicilio della pensione. Grazie alla Continue reading “Continuano le attività di sostegno dell’Arma alla popolazione durante l’emergenza: i Carabinieri della Compagnia di Taurianova (RC) consegnano a domicilio pensioni ad anziani e tablet ai giovani studenti” →

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Bergamo: lotta all’evasione fiscale. Scoperti 8 milioni non dichiarati al Fisco da una società di Telgate. Eseguiti 2 arresti, 2 misure interdittive e sequestrati beni e conti correnti per 2,3 milioni (video)

(172) I militari del Comando Provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Federica Gaudino, che dispone la custodia cautelare di tre persone (due in carcere e una agli arresti domiciliari) accusate di aver realizzato un’ingente evasione fiscale e il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 2,3 milioni di euro.

Le indagini, condotte dai Finanzieri della Tenenza di Sarnico e coordinate dal Pubblico Ministero Dott. Nicola Preteroti, si sono concentrate su una società, con sede dichiarata a Telgate (BG), attiva nel settore edile. Un’azienda che ha operato con oltre 270 dipendenti in diversi cantieri tra la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, la Liguria e l’Emilia Romagna. Un’impresa che, nonostante un fatturato di oltre 8 milioni di euro, non ha presentato le dichiarazioni fiscali e non ha versato le imposte dirette, l’IVA e i contributi dovuti, tenuta in vita due anni per poi essere messa in liquidazione. Fatture, libri e registri contabili distrutti, amministrazione della società sulla carta affidata a teste di legno, tutti espedienti messi in atto per evadere e sfuggire al Fisco.

Un’ingente frode fiscale che i militari della Guardia di Finanza hanno potuto meticolosamente ricostruire attraverso l’utilizzo delle banche dati in uso, grazie alle quali è stato possibile risalire ai numerosi fornitori e clienti dell’azienda e acquisire oltre 899 fatture emesse e ricevute, ma anche attraverso tabulati telefonici, accertamenti bancari e procedendo ad interrogare numerose persone, tra le quali ex dipendenti.

L’attività investigativa ha permesso, inoltre, di identificare i reali amministratori della società, un sessantaseienne di origini bresciane e un quarantanovenne albanese, entrambi residenti in provincia di Brescia, gravati da diversi precedenti anche per reati fiscali e già in passato arrestati. Uno di loro è stato nuovamente condotto in carcere a Bergamo dai Finanzieri, il complice risulta allo stato irrintracciabile. Dovrà invece scontare gli arresti domiciliari il liquidatore della società, un sessantunenne sempre bresciano. Anche i prestanome, succedutisi nel tempo nella formale amministrazione dell’azienda, sono stati indagati in concorso con i principali artefici della frode fiscale. Si tratta di tre uomini, uno originario della provincia di Brescia, uno della provincia di Napoli ed uno di quella di Como, tutti con precedenti. Per loro il Giudice ha emesso una misura cautelare interdittiva che non gli consentirà di assumere, per la durata di un anno, cariche direttive societarie. Tra loro un consulente aziendale, iscritto all’AIRE, che vive in Svizzera coinvolto, in passato, anche in indagini per riciclaggio.

A fronte del volume d’affari realizzato e non dichiarato negli anni 2017 e 2018, la società avrebbe dovuto versare all’Erario 2,3 milioni di euro tra IVA e imposte dirette ed ulteriori 1,6 milioni di euro a titolo di ritenute fiscali, contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti. Ma nulla è stato versato nella casse dello Stato, attraverso indebite compensazioni per crediti inesistenti, finte erogazioni del cd. “bonus Renzi” ovvero inesistenti crediti d’imposta riconducibili all’incremento della base occupazionale. Gli illeciti risparmi fiscali realizzati hanno anche consentito agli indagati di operare sul mercato offrendo prestazioni a prezzi nettamente inferiori rispetto alla concorrenza, in danno degli imprenditori onesti.

Sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza accertati, il G.I.P. di Bergamo ha disposto nei confronti degli indagati anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di beni e valori fino alla concorrenza di 2,3 milioni di euro. Nel corso delle perquisizioni presso le abitazioni degli indagati i militari hanno sottoposto a sequestro 11 immobili, tra cui una casa con piscina, conti correnti, denaro contante, quote societarie per un valore di 200mila euro, tre automobili, due moto, 20 orologi di pregio e hanno acquisito documentazione che verrà vagliata nei prossimi giorni.

La lotta alle frodi fiscali che sottraggono risorse finanziarie alle casse dello Stato, oggi ancor di più indispensabili per poter realizzare politiche di sostegno per cittadini e imprese, rappresenta una priorità operativa per la Guardia di Finanza.

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Bari: Procura della Repubblica e Guardia di Finanza, emesso ed effettuato sequestro preventivo di 16 milioni nei confronti di 3 figure apicali della Banca Popolare di Bari

(170) La Guardia di Finanza, tramite le sue articolazioni del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e del Nucleo P.E.F. di Bari, ha dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, su richiesta di questo Ufficio, nei confronti di tre figure apicali della Banca Popolare di Bari, per un valore di 16.001.254,29 Euro.

Il provvedimento riguarda in particolare Gianluca JACOBINI, già Condirettore Generale, Nicola LOPERFIDO, già Responsabile Direzione Business, e Giuseppe MARELLA, ex Responsabile Internal Auditing, tutti indagati per ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Gianluca JACOBINI è inoltre indagato anche per false comunicazioni sociali.

In particolare, il sequestro afferisce in forma diretta al denaro nella disponibilità dei citati indagati sino alla concorrenza dell’importo sopraindicato e, in subordine, in caso di incapienza del patrimonio ad essi riconducibile, nella forma “per equivalente”.

Il contesto investigativo è riferibile al trattamento dei crediti erogati dalla banca in correlazione ad acquisti di azioni/obbligazioni emesse dalla stessa popolare; si tratta di una serie di cc.dd. ‘operazioni baciate’ che hanno generato una sorta di saldatura tra taluni finanziamenti erogati dalla banca e rilevanti acquisti di azioni emesse dalla stessa BPB e, dunque, potenzialmente incidenti, in negativo, sui fondi propri dell’istituto, ai sensi della c.d. regolamentazione prudenziale di vigilanza.

Nel corso degli approfondimenti investigativi, sono state rilevate gravi irregolarità dei citati dirigenti dell’Istituto di credito, finalizzate a rappresentare una situazione economico- finanziaria e patrimoniale non veritiera, in occasione dell’ispezione della BANCA D’ITALIA – avviata a giugno 2016 e conclusa nel mese di novembre 2016 – in vista della trasformazione della natura giuridica dell’Istituto da società cooperativa a responsabilità limitata in società per azioni.

Gli stessi dirigenti hanno infatti dolosamente posto in essere comportamenti ostruzionistici, occultando agli ispettori di BANKITALIA alcuni fascicoli di clienti e alterando alcune informazioni, al fine di evitare che emergessero posizioni tali da determinare per la banca l’obbligo di apportare rettifiche ai cosiddetti “fondi propri”.

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Foggia: Guardia di Finanza, sequestrati 26.500 dispositivi non sicuri ed inidonei per la protezione individuale (video)

(170) I Reparti del Comando Provinciale di Foggia proseguono, nell’alveo delle specifiche competenze istituzionali della Guardia di Finanza, i controlli sul rispetto delle misure urgenti varate dall’Autorità di Governo, volte ad arginare la diffusione del virus COVID-19, che hanno impattato in modo sensibile sugli spostamenti dei cittadini e sulle attività sociali ed economiche del Paese.

In tale contesto, i finanzieri della Compagnia di Foggia, dopo aver monitorato alcuni flussi in arrivo dall’estero di materiale sanitario, hanno effettuato un controllo presso un esercizio al dettaglio di articoli igienico – sanitari del capoluogo, dove hanno rinvenuto nella disponibilità del commerciante 26.000 mascherine monouso e 500 visiere protettive in plastica dichiarate come dispositivi di protezione individuale.

Gli approfondimenti svolti dai finanzieri sulla documentazione sottostante l’importazione e sulla regolarità dei prodotti rispetto alle disposizioni domestiche ed europee vigenti, hanno fatto emergere che i dispositivi, destinati alla vendita diretta, erano privi non solo del sistema di verifica della conformità alle regole dell’Unione europea sulla sicurezza dei prodotti, ma mancanti di qualsiasi forma, anche tentata, di regolarizzazione nazionale, rendendo, pertanto quei dispositivi di protezione non conformi, dunque non sicuri e potenzialmente pericolosi per chi li avrebbe indossati con l’intento di proteggersi dal rischio di contagio.

Per le violazioni constatate sono stati sequestrati tutti i 26.500 dispositivi, tra mascherine e visiere protettive in plastica, del valore commerciale di circa 30 mila euro. Peraltro, il titolare dell’attività commerciale, segnalato alla competente Autorità amministrativa, rischia sanzioni pecuniarie superiori ai 48 mila euro.

Il servizio riportato testimonia le attività condotte dalle Fiamme Gialle di Foggia per contrastare ogni forma di comportamento irresponsabile che possa pregiudicare la salute dei cittadini e l’efficacia delle disposizioni messe in campo dal Governo, vanificando i sacrifici che la collettività e gli imprenditori onesti stanno sostenendo con grande sacrificio personale ed economico.

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Palermo: Guardia di Finanza, operazione “Trasporti pericolosi”. Truffa aggravata ai danni del SSR, eseguite 5 misure cautelari personali e sequestrate una falsa “onlus” ed oltre 1 milione (video)

(169) I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo nei confronti di cinque soggetti, di cui quattro ristretti agli arresti domiciliari (i coniugi SAMMARTINO Giuseppe, cl. ‘67 e LUNETTA Maria, cl. ‘78; CONSIGLIO Gaspare, cl. ’73; ALAIMO Calogero, cl. ‘62) e uno sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza (D’ERRIGO Gennaro, cl. 70).

Con il medesimo provvedimento il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo della Onlus Cuore Giovane, con sede in Monreale, nonché di oltre un milione di euro quale profitto dei reati contestati.

La Cuore Giovane svolge, per conto dell’ASP di Palermo, il servizio di trasporto emodializzati e, per conto della SEUS, il servizio di emergenza-urgenza 118 “in eccedenza” (ossia quando, a giudizio della centrale operativa, i mezzi del 118 non sono sufficienti).

Le indagini degli investigatori del Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di polizia economico finanziaria hanno consentito di accertare che la Cuore Giovane, dietro le mentite spoglie di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, celava invece un’autentica attività d’impresa, gestita, oltre che da CONSIGLIO prima e da LUNETTA poi quali legali rappresentanti, anche, di fatto, da SAMMARTINO, dipendente della SEUS.

L’associazione è stata gestita con scopo di lucro, perseguendo gli interessi privati degli amministratori, in contrasto con le norme c.d. terzo settore e camuffando gli stipendi elargiti ai “volontari” (in realtà dipendenti) come rimborsi.

Inoltre, in sede di stipula e rinnovo delle convenzioni con l’ASP, gli indagati hanno prodotto falsi attestati relativi alla partecipazione degli autisti soccorritori e barellieri a corsi BLSD (basic life support and defibrillation), formalmente rilasciati da associazioni abilitate, ma di fatto auto-procurati con la complicità di ALAIMO (dipendente dell’ASP di Caltanissetta con la qualifica di infermiere) e D’ERRIGO (dipendente della SEUS).

Proprio grazie a tali false attestazioni di requisiti la Cuore Giovane Onlus ha potuto accedere alle convenzioni pubbliche, frodando gli stessi enti che le avevano affidato i servizi e ottenendo ingenti fondi pubblici a fronte di servizi resi in assenza dei requisiti richiesti.

Il GIP ha disposto il conseguente sequestro delle somme indebitamente percepite, pari a oltre 1 milione di euro, nonché della ONLUS e di tutto il suo patrimonio aziendale, designando un custode giudiziario, così da evitare il rischio che i reati contestati possano essere protratti.

La Guardia di Finanza, nell’ambito delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Palermo, continua ad operare quale polizia economico-finanziaria a forte vocazione sociale, assicurando – soprattutto in questo periodo di grave emergenza sanitaria con cui si sta misurando il nostro Paese – la tutela degli operatori economici, dei lavoratori onesti e rispettosi delle regole e delle fasce più deboli ed esposte a rischio della popolazione.

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Bianco (RC): il coronavirus non ferma i truffatori. Denunciati 10 responsabili di vendite simulate, transazioni su internet e prodotti pagati e mai ricevuti

(148) Vendite simulate, transazioni su internet, prodotti pagati e mai ricevuti. Scoperte sette truffe dai Carabinieri della Compagnia di Bianco. Continue reading “Bianco (RC): il coronavirus non ferma i truffatori. Denunciati 10 responsabili di vendite simulate, transazioni su internet e prodotti pagati e mai ricevuti” →

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Regione Calabria: l’ordinanza della discordia, la Governatrice bypassa il Governo ed apre il possibile

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e dell’1 aprile 2020;

VISTA l’Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTA l’Ordinanza n. 8 del 10 marzo 2020 con cui è stata costituita la Task Force a supporto dell’Unità di Crisi Regionale, integrata dall’Ordinanza n. 26 dell’8 aprile 2020;

VISTA l’ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”

PRESO ATTO:

– della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

– dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d’Italia;

– dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

– del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

– che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’interno del 22 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA l’Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 5 dell’11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020 e n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, con le quali sono state fissate disposizioni per l’emergenza nel territorio regionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. pubblicato in G.U. n.108 del 27-4-2020;

VISTO in particolare l’art. 1 comma 1 lettera aa) del predetto DPCM che consente la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

DATO ATTO che:

– l’analisi della situazione epidemiologica regionale dimostra che le limitazioni adottate con le Ordinanze richiamate nel presente provvedimento, si sono dimostrate efficaci e appare necessario non disperdere il risultato delle azioni fino ad oggi poste in essere;
-l’analisi dei dati prodotta dal Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ha fatto rilevare, alla data del 27 aprile 2020, un valore del Rapporto di replicazione (Rt) con daily time lag a 5 giorni, pari a 0,63; in generale, valori inferiori ad 1 indicano che la diffusione dell’infezione procede verso la regressione;
– deve procedersi a regolamentare nel territorio regionale talune attività ad oggi non consentite, con modalità adeguate a contenere il rischio di contagio e di diffusione di SARS-CoV-2/COVID-19;
– le Ordinanze vigenti alla data di adozione del presente provvedimento hanno consentito taluni spostamenti ed attività all’interno del territorio regionale, fermo restando il rispetto del distanziamento interpersonale, il rispetto delle misure di igiene e l’utilizzo delle mascherine o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Tale prescrizione comportamentale, unitamente a quanto previsto negli allegati 4 e 5 al DPCM 26 aprile 2020, devono essere messe in atto con particolare riferimento alla presenza fisica presso luoghi chiusi;

PRESO ATTO dell’avvio della “fase 2” da parte del Governo, pur ritenendosi primaria l’esigenza di contenere la diffusione dell’epidemia quanto più possibile e di dettare misure a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che appare necessario:

  1. garantire la possibilità di spostamento all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;
  2. consentire gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno;
  3. confermare il disposto dell’Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;
  4. confermare il disposto dell’Ordinanza n. 36/2020 per come integrato da quanto previsto dall’art. 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020
  5. consentire la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto;
  6. consentire la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto;
  7. precisare che le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano i requisiti minimi di cui all’allegato 1 alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore;
  8. confermare negli spostamenti per motivi di salute rientra l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., nonché il contenuto dell’Ordinanza n. 29/2020 nei punti dal 4 al 9 e nell’allegato 1, ove non in contrasto con la presente Ordinanza;
  9. consentire l’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali, l’uso delle mascherine;
  10. consentire l’attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

VISTO il DPCM 10 aprile 2020;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale a partire dalla data di adozione della presente Ordinanza sono disposte le seguenti misure:

  1. Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;
  2. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno;
  3. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;
  4. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 36/2020 per come integrato da quanto previsto dall’art. 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020
  5. È consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto;
  6. È consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto;
  7. Le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano i le misure minime “anti-contagio” di cui all’allegato 1 parte integrante alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore;
  8. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché il contenuto dell’Ordinanza n. 29/2020 nei punti dal 4 al 9 e nell’allegato 1, ove non in contrasto con la presente Ordinanza;
  9. È consentita l’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti;
  10. È consentita l’attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020.

Restano vigenti le disposizioni delle Ordinanze del Presidente della Regione già emanate per l’emergenza COVID-19, qualora non in contrasto con la presente ordinanza, ovvero se non esplicitamente modificate o superate.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.

La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria, all’ANCI per la trasmissione ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

ALLEGATO 1

Misure per le attività di asporto e di somministrazione alimenti all’aperto.

Gli esercizi quali ristoranti, pizzerie, rosticcerie possono effettuare la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto, adottando le seguenti misure minime:

▪ rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nel confezionamento e nella consegna ▪ individuazione di un’area destinata al ritiro degli alimenti
▪ utilizzo di contenitori protetti e separati
▪ obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

▪ disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale
▪ accesso su prenotazione mirata a evitare compresenze simultanee
▪ limitare al minimo la presenza fisica nella zona di ritiro (il tempo strettamente necessario) ▪ divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle adiacenze degli stessi
▪ divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali
▪ privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona front
▪ utilizzo mascherine per clienti e operatori

Gli esercizi quali Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo possono effettuare la preparazione e la somministrazione dei relativi prodotti esclusivamente attraverso il servizio con tavoli all’aperto, adottando le seguenti misure minime:

▪  sistemazione tavoli a distanza di almeno 1,5/2,00 metri di distanza l’uno dall’altro

▪  sistemazione delle sedie al tavolo garantendo la distanza da 1,00 a 1,50 metri tra i visi degli

occupanti

▪  prenotazione obbligatoria con percorsi predefiniti al fine di garantire la distanza interpersonale

di almeno 1 metro ed evitare le code

▪  misurazione della temperatura corporea per i clienti

▪  rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, privilegiando l’uso di mascherine per

il personale, di occhiali e garantendo il distanziamento minimo

▪  obbligo di sanificazione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo

▪  disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale, in particolare per l’accesso ai servizi igienici. In caso di utilizzo dovrà essere obbligatorio l’uso di mascherine con igienizzazione delle mani, prima e dopo averle indossate.

▪  privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona cassa

▪  utilizzo mascherine per clienti e operatori in fase di ordinazione e servizio

▪  sanificazione accurata nel riapparecchiare i tavoli

▪  vietare l’attività self-service

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A.S.P. di Reggio Calabria: il bollettino di oggi 29 aprile 2020

(128) La Direzione Sanitaria dell’ASP di Reggio Calabria comunica che oggi 29 aprile 2020, sul Territorio Provinciale, sono stati sottoposti allo screening per “COVID19” 160 nuovi soggetti.
Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, non hanno evidenziato nuovi soggetti positivi.

I pazienti in “Assistenza Sanitaria Domiciliare” sono 139, con monitoraggio quotidiano delle loro condizioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP-RC in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

I soggetti posti in “Quarantena Domiciliare” sono in totale 1340, gran parte dei quali provenienti da fuori regione.

Si raccomanda alla cittadinanza in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale, al Pediatra, o di contattare il Numero Verde 1500 del Ministero della Salute o il Numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.

 

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