Gent.mo Direttore, leggo con rammarico confuse ed inesatte informazioni relative ai marchi posti in vendita all’asta giudiziaria promossa dal Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito del fallimento della Reggina 1914. Informazioni dalle quali derivano inesatti convincimenti sui diritti all’uso del nome Reggina.
A scanso di equivoci occorre che premetta quali siano i tipi di marchio più comuni ed i diritti che scaturiscono dalla registrazione dei medesimi presso UIBM (Ufficio Italiano marchi e Brevetti).
Il marchio è un segno distintivo, un segno di riconoscimento capace di veicolare con immediatezza la provenienza imprenditoriale di nomi, prodotti e servizi e di distinguerli da quelli analoghi.
In base agli elementi che lo compongono il marchio può distinguersi in :
- marchio denominativo, che è costituito da parole;
- marchio figurativo, che consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia. Ai fini del deposito presso UIBM si considera figurativo anche il marchio misto (elementi figurativi contenenti parole)
- altri tipi di marchio, di importanza minore e con tutela giuridica blanda.
IL MARCHIO FIGURATIVO
Il marchio figurativo si registra nel caso in cui si intenda proteggere un disegno od un logo. La registrazione di questo tipo marchio produrrà una protezione contro chiunque utilizzi disegni o loghi simili, anche se associati a parole, per distinguere prodotti o servizi identici o affini ai nostri.
IL MARCHIO DENOMINATIVO
Il marchio denominativo consente di proteggere una o più parole, in qualunque modo o forma esse vengano riprodotte.
Se vogliamo proteggere un nome, il marchio denominativo ci permette di ottenere la massima protezione possibile. Infatti, la registrazione di un nome come marchio denominativo impedirà a chiunque di utilizzare la stessa parola o una parola simile, in qualunque forma, stile, colore etc., per distinguere prodotti o servizi identici o affini ai nostri.
Esiste infine un tertium genus che è il marchio misto.
IL MARCHIO FIGURATIVO CONTENENTE ELEMENTI DENOMINATIVI (DETTO MARCHIO MISTO)
Il marchio misto tutela il logo contenete parole esclusivamente inserite in quello specifico contesto grafico. Tuttavia, la protezione del marchio ha forza e ampiezza minori rispetto alla protezione dei rispettivi marchi figurativi e marchi denominativi.
PROTEZIONE DEI MARCHI PER EFFETTO DELLA REGISTRAZIONE E PRIORITA’ AI MARCHI DENOMINATIVI
Per comprendere come funziona l’ambito di protezione di un marchio, possiamo immaginarci un nucleo intoccabile, consistente nella tutela contro marchi identici, ed una zona sfumata che lo circonda. Questa zona rappresenta la protezione verso i marchi simili. Più un marchio è forte, più sarà difficile avvicinarsi ad esso senza commettere contraffazione.
Un marchio denominativo ha la capacità di proteggere una parola in modo più ampio rispetto ad un marchio misto. Semplici modifiche della parola non saranno sufficienti ad evitare la contraffazione. Allo stesso modo, un marchio figurativo proteggerà in modo più ampio un determinato logo o disegno. Il marchio misto proteggerà allo stesso tempo sia la parola che la sua rappresentazione grafica, ma con intensità minore. Sarà dunque più facile evitare la contraffazione modificando le parole e il disegno.
IL CASO REGGINA: AS REGGINA E BANDO TRIBUNALE
Fatte queste doverose premesse, occorre analizzare i marchi attualmente registrati presso UIBM. Nella categoria dei marchi sportivi che ruotano intorno alla squadra di calcio denominata “Reggina” sono attualmente registrati 4 soli marchi (3 nelle categorie attinenti le attività sportive e di merchandising ed uno in categorie diverse da quelle sportive). Li elenco:
- Il marchio DENOMINATIVO num. 302017000117381 che tutela il nome Associazione Sportiva Reggina (e la sua abbreviazione AS Reggina), nonché, di riflesso, tutte le denominazioni allusive alla Reggina stessa anche con locuzioni e/o abbreviazioni aggiunte;
- Il marchio FIGURATIVO (logo) num. 302016000074109 (messo all’asta dal Tribunale di Reggio Calabria);
- Il marchio FIGURATIVO (logo) num. 302016000074139 (messo all’asta dal Tribunale di Reggio Calabria);
- Esiste un quarto marchio di natura denominativa con num. 302019000046554 (messo all’asta dal Tribunale di Reggio Calabria) che protegge la canzone “Vai Reggina” ed è collocata in una categoria diversa dalle attività sportive limitando il proprio ambito di protezione alla riproduzione di oggettistica musicale.
Dalle schede pubblicate da UIBM si evince agevolmente che la natura della registrazione dei marchi posti in vendita dal Tribunale di Reggio Calabria sia meramente figurativa, dei meri loghi, che non conferiscono alcun diritto all’uso del nome REGGINA.
Il diritto all’uso della denominazione Reggina è riservato esclusivamente al titolare del marchio denominativo AS Reggina nonché a terzi autorizzati dal titolare.
Si precisa che il marchio AS Reggina non è attualmente sottoposto a procedure fallimentari, è libero da vincoli ed ipoteche ed è suscettibile di essere concesso a terzi attraverso accordi tra privati.
Tanto le dovevo al fine di garantire una corretta informazione alla opinione pubblica locale, nonché alla tifoseria alla quale la questione “denominazione” sta particolarmente a cuore.
Distinti saluti.
Avv. Rocco Falleti
Milano, 11 Maggio 2024