(172) Si conclude positivamente l'incresciosa vicenda che ha coinvolto Davide Manglaviti, attaccante neroverde e prezioso elemento per la squadra dell'hinterland reggino. Era il 24 Gennaio allorquando l’incontro calcistico contro la Pro Pellaro veniva sospeso dal direttore di gara a causa un gesto di violenza commesso ai danni dell’arbitro da un giocatore non identificato.
Tale insano gesto rimasto senza autore comportava per lo sfortunato Manglaviti che in quell’unica occasione indossava la fascia di capitano, una pesantissima squalifica fino a gennaio 2017 per responsabilità oggettiva. Il Presidente Bruno Caridi, di concerto con il direttore sportivo, decidevano di affidare le sorti dell’attaccante Manglaviti all’Avvocato Maria Francesca Toscano, appassionata di diritto sportivo, che impugnava tempestivamente la sanzione presentando reclamo innanzi alla Corte Sportiva di Appello presso la Federcalcio Calabria. Grazie all'intervento del legale che ha saputo scorgere le numerose contraddizioni riportate nel rapporto di gara dall’arbitro, Manglaviti ha potuto beneficiare di una sensibile riduzione della sanzione inflitta, dimezzata di sei mesi. Una meravigliosa notizia per tutto l'ambiente neroverde e per il calciatore, il quale si era ormai rassegnato a saltare la prossima stagione sportiva, rischiando di compromettere seriamente il suo proseguo di carriera nel calcio dilettantistico calabrese che conta. La decisione positiva adottata dalla Corte Sportiva consente al San Giorgio di poter contare nei progetti futuri suIla presenza di Davide Manglaviti, dotato di caratteristiche essenziali per il gioco espresso dal collettivo e, come tale, risorsa indispensabile per la società di patron Caridi. L’Avvocatessa Toscano non è nuova a questa sua poliedricità nell’ambito giuridico, e sebbene si sia cimentata da poco con il diritto sportivo, sta già facendo parlare, e con grande merito, di sè. Nel caso Manglaviti, ha infatti evidenziato la sussistenza di gravi incongruenze tra quanto riferito nel rapporto arbitrale e la documentazione medica da questi allegata al rapporto di gara, destituendo di fondamento il narrato dal direttore di gara. Invero, quel pomeriggio del 24 gennaio, l’arbitro decideva di sospendere l'incontro contro la Pro Pellaro, asserendo di aver ricevuto un colpo alla nuca da un giocatore non identificato del San Giorgio allorquando la gara era sul risultato di 3-3, per poi presentare al Giudice Sportivo Territoriale un certificato del P.S. degli Ospedali Riuniti in cui gli veniva refertato una contusione al padiglione auricolare ed all'emiviso sinistro. Si legge nei motivi di reclamo: "Quanto allo specifico episodio di violenza occorso ai danni dell'arbitro, seppur deplorevole e dal quale ci si dissocia, non ci si può esimere, in questa sede, dall'evidenziare la palese contraddizione menzionata. Non è dato comprendere infatti come, un colpo ricevuto alla nuca, possa comportare lesioni al viso, la cui modesta entità (prognosi di due giorni), non giustifica la severissima sanzione irrogata al capitano, peraltro tenuto conto della sua estraneità ai fatti commessi nei confronti dell'arbitro". "Ma vi è di di più – aggiunge il legale – alcuni tesserati del San Giorgio si erano prodigati a offrire all'arbitro le prime cure, ma quest'ultimo riferiva di sentirsi bene e preferiva non far proseguire la gara, ritenendo che non ci fossero le condizioni ambientali per portarla a termine, per via dell'esasperazione degli animi delle due squadre contrapposte". Proprio tali discrasie, debitamente evidenziate in sede d’udienza innanzi alla Corte Sportiva da parte dal legale incaricato dal San Giorgio, hanno contribuito a rendere giustizia alla buona fede del giocatore squalificato, che ha beneficiato di una corposa riduzione della sanzione, anche alla luce della mancata comparizione dell'arbitro che, convocato, più di una volta a chiarimenti dalla Corte, non si è mai presentato senza addurre alcun legittimo impedimento, motivo per il quale dovrà rispondere innanzi alla Procura Federale, a cui la Corte Territoriale ha trasmesso gli atti. A conclusione del procedimento sportivo e dell’esito favorevole, il tesserato Davide Manglaviti ha voluto porgere pubblicamente i propri ringraziamenti all’Avv. Toscano, che con il suo prodigioso intervento ha scongiurato una lunga interruzione della carriera del giocatore. "Incredibilmente ero entrato in fondo ad un tunnel senza luce e senza fine” – esordisce Manglaviti, usando una di quelle metafore che nel calcio sono all'ordine del giorno quando si parla di un periodo non proprio felice per una squadra o per un tesserato. “L'intervento dell’Avv. Toscano è stato decisivo per la mia carriera sportiva. Senza il suo provvidenziale aiuto, non avrei potuto iniziare la stagione prossima, e quasi sicuramente, una volta terminata la squalifica a Gennaio 2017 (metà campionato), la mia performance non sarebbe stata più quella di prima, per l’assenza di stimoli connessi alla consapevolezza di non poter mettere piede in campo in competizioni ufficiali. Mi ha colpito la sua professionalità, la dedizione al lavoro e l’estrema disponibilità con cui si è prodigata, prendendo a cuore la mia situazione. Sentirete parlare ancora di Davide Manglaviti – ha concluso l'attaccante in forza al San Giorgio – augurando al suo legale una radiosa carriera in materia di diritto calcistico, per le sue spiccate capacità di trovare le vie giuste e restituire slancio ad ogni club calcistico che merita rispetto". Ancora una volta si registra una perspicace intuizione del direttore sportivo, Antonino Laganà, a cui va il merito di aver suggerito al Presidente Caridi la nomina del predetto legale.