Dipartimento della Protezione Civile: SarsCoV2, il bollettino di oggi 30 maggio 2020

(262) Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale Continue reading “Dipartimento della Protezione Civile: SarsCoV2, il bollettino di oggi 30 maggio 2020”

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A.S.P. di Reggio Calabria: SarsCoV2, il bollettino di oggi 29 maggio 2020

(261) La Direzione Sanitaria dell’ASP di Reggio Calabria comunica che il 29 maggio 2020, sul Territorio Provinciale, sono stati sottoposti allo screening per “COVID19” 195 nuovi soggetti.

Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, non hanno evidenziato nuovi soggetti positivi.

I pazienti in “Assistenza Sanitaria Domiciliare” sono 21, con monitoraggio quotidiano delle loro condizioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP-RC in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

I soggetti posti in “Quarantena Domiciliare” sono in totale 1352, gran parte dei quali provenienti da fuori regione.

Si raccomanda alla cittadinanza in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale, al Pediatra, o di contattare il Numero Verde 1500 del Ministero della Salute o il Numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.

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Comune di Reggio Calabria: convocato il Consiglio comunale per il 22 e 23 maggio

(207) Torna a riunirsi il Consiglio comunale convocato in sessione straordinaria in modalità video-conferenza per il prossimo venerdì 22 Continue reading “Comune di Reggio Calabria: convocato il Consiglio comunale per il 22 e 23 maggio”

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Comune di Reggio Calabria: Ordinanza n. 44 del 30.04.2020

(175) Ordinanza n. 44 del 30.04.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente. Misure urgenti per l’attuazione e l’osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rilevato che l’art. 3, comma 1, del predetto Decreto Legge, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale” espressamente dispone che: << Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di loro competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale>>;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale”;

Considerato che la suddetta ordinanza ha ampliato le attività consentire dai D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e del 6 aprile 2020 ponendosi in contrasto con il disposto di cui al citato art. 3, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

che, pertanto, tale ordinanza è da ritenersi illegittima;

che essa, peraltro, incide in maniera grave sul diritto alla salute dei cittadini in quanto autorizza lo svolgimento di attività non consentite dalla normativa nazionale in contrasto con le misure emergenziali di contrasto al contagio da Covid-19 adottate proprio a tutela della salute dei cittadini;

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000; ORDINA

che su tutto il territorio del Comune di Reggio Calabria rimangono ferme ed applicabili esclusivamente le misure adottate dal governo con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020 e con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 a partire dalla data del 4 maggio 2020 (a eccezione delle misure previste dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, per le quali i D.P.C.M. del 26 aprile prevede espressamente la decorrenza dal 27 aprile 2020) e rimane, dunque, consentito, solo ed esclusivamente lo svolgimento delle attività elencate nei citati decreti;

INVITA

i titolari di esercizi commerciali e la cittadinanza tutta ad attenersi alla scrupolosa osservanza di quanto statuito nei D.P.C.M. del 10 aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020 e del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio 2020.

DISPONE

  • la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo on line del Comune;
  • la trasmissione della presente ordinanza:
  • ⎯  alla Prefettura di Reggio Calabria;
  • ⎯  alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell’ordine;
  • ⎯  all’Ufficio Stampa per la massima divulgazione a mezzo organi di stampa;

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa.

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Comune di Reggio Calabria: Ordinanza n. 43 del 30.04.2020

(174) Ordinanza n. 43 del 30.04.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente. Misure urgenti per l’attuazione del D.P.C.M. del 26 aprile 2020. Revoca parziale dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 e apertura Parco “Federica Cacozza” e Villa Comunale.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 con la quale, in osservanza dei D.P.C.M. dell’8, 9 e 11 marzo 2020, veniva ordinato il divieto assoluto di pubblico passeggio o di attività sportiva, non rientranti tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità, nelle seguenti aree e piazze:

  • Corso Garibaldi
  • Lungomare Falcomatà
  • Parco Lineare Sud
  • Waterfront Nord
  • Lungomare di Pellaro
  • Lungomare di Gallico
  • Lungomare di Catona
  • Piazze Cittadine
  • Parchi aperti.

Viste le successive ordinanze sindacali n. 25 del 25.03.2020, n. 31 del 02.04.2020 e n. 34 del 14 .04.2020 con le quali, in osservanza rispettivamente dei D.P.C.M. del 22.03.2020, dell’01.04.2020 e del 10.04.2020, il divieto di cui sopra è stato prorogato, da ultimo, fino alla data del 3 maggio 2020;

Vista l’ordinanza dirigenziale del Dirigente del Settore Ambiente n. 1 del 14 marzo 2020 con la quale era già stata altresì disposta, ai sensi dll’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, la chiusura del Parco “Federica Cacozza” (ex Parco Botteghelle, viale Europa), del “Parco delle Vittorie” (Parco Urbano di via delle Vittorie) e della Villa Comunale “Umberto I”;

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 laddove, fermo restando il divieto assoluto di ogni assembramento sia in luoghi pubblici che privati e pur rimanendo confermato che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, viene disposto un lieve allentamento delle misure anti – contagio prevedendosi, tra le altre cose, che siano consentite le seguenti attività:
art. 1, comma 1, lett e): l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; art. 1, comma 1, lett f): non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Considerato che il medesimo D.P.C.M. prevede che il sindaco possa disporre la temporanea chiusura di specifiche aree o parchi in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Considerato che le aree individuate dall’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo consentono l’osservanza del divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento sociale prescritto dal citato D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

Considerato che, del pari, l’osservanza del divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento sociale possano essere rispettati anche all’interno della Villa Comunale “Umberto I” e del Parco “Federica Cacozza” ex Parco Botteghelle;

Dato atto che all’interno delle sopra elencate aree dovranno essere consentite soltanto le attività di cui al citato art. 1, comma 1, lett f) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, ferma restando la chiusura di tutte le aree attrezzate a giochi per bambini così come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e, del citato D.P.C.M., le quali aree, dunque, anche laddove situate all’interno di parchi o aree aperte, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo;

Ritenuto, invece, di individuare il “Parco delle Vittorie” quale area nella quale interdire anche le suddette attività motorie, in considerazione dell’impossibilità di garantire all’interno di tale parco il rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

• La revoca, a decorrere dalla data del 4 maggio 2020, dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 e successive proroghe, nella parte in cui prevede il divieto di attività motorie nelle aree ivi individuate, fermo restando il divieto di pubblico passeggio;

e per l’effetto,

DISPONE

che, a partire dalla data del 4 maggio 2020, nelle seguenti aree:

  • Corso Garibaldi
  • Lungomare Falcomatà
  • Parco Lineare Sud
  • Waterfront Nord
  • Lungomare di Pellaro
  • Lungomare di Gallico
  • Lungomare di Catona
  • Piazze Cittadine
  • Parchi aperti
  1. 1)  non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
  2. 2)  non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
  3. 3)  è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o lepersone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Rimane ferma la chiusura delle aree attrezzate a giochi per bambini per come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; tali aree, dunque, anche laddove situate all’interno di parchi o aree aperte, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo;

ORDINA

  • La riapertura, a decorrere dal 4 maggio 2020, della Villa Comunale “Umberto I” e del Parco “Federica Cacozza” ex Parco Botteghelle;
  • La permanenza della chiusura, già disposta con ordinanza dirigenziale n. 1 del 14 marzo 2020, del “Parco della Vittoria” in ragione della impossibilità di garantire all’interno di tale parco il rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

e per l’effetto

DISPONE

all’interno della Villa Comunale e del Parco “Federica Cacozza, a decorrere dal 4 maggio, saranno consentite le seguenti attività:

  1. 1)  non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
  2. 2)  non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
  3. 3)  è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Rimane ferma la chiusura delle aree attrezzate a giochi per bambini per come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; tali aree, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo;

• il divieto assoluto, dalla data del 4 maggio e sino al 18 maggio salvo ulteriori proroghe, di svolgimento di qualunque attività all’aperto, anche motoria o sportiva in forma individuale, all’interno del “Parco della Vittoria”.

DISPONE

di demandare al Dirigente del Settore Ambiente l’adozione di ogni misura necessaria affinchè venga garantito un ingresso contingentato ai suddetti parchi, nonché l’osservanza del divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento sociale, attraverso l’impiego a tale scopo di apposite ed idonee unità di personale, anche LSU ed LPU, nonché degli ispettori ambientali e, previa intesa con il Dirigente del Settore Welfare, dei percettori di reddito di cittadinanza.

DISPONE

  • la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo on line del Comune;
  • la trasmissione della presente ordinanza:
  • ⎯  alla Prefettura di Reggio Calabria;
  • ⎯  alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell’ordine;
  • ⎯  all’Ufficio Stampa per la massima divulgazione a mezzo organi di stampa;

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

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Regione Calabria: l’ordinanza della discordia, la Governatrice bypassa il Governo ed apre il possibile

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e dell’1 aprile 2020;

VISTA l’Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTA l’Ordinanza n. 8 del 10 marzo 2020 con cui è stata costituita la Task Force a supporto dell’Unità di Crisi Regionale, integrata dall’Ordinanza n. 26 dell’8 aprile 2020;

VISTA l’ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”

PRESO ATTO:

– della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

– dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d’Italia;

– dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

– del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

– che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’interno del 22 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA l’Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 5 dell’11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020 e n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, con le quali sono state fissate disposizioni per l’emergenza nel territorio regionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. pubblicato in G.U. n.108 del 27-4-2020;

VISTO in particolare l’art. 1 comma 1 lettera aa) del predetto DPCM che consente la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

DATO ATTO che:

– l’analisi della situazione epidemiologica regionale dimostra che le limitazioni adottate con le Ordinanze richiamate nel presente provvedimento, si sono dimostrate efficaci e appare necessario non disperdere il risultato delle azioni fino ad oggi poste in essere;
-l’analisi dei dati prodotta dal Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ha fatto rilevare, alla data del 27 aprile 2020, un valore del Rapporto di replicazione (Rt) con daily time lag a 5 giorni, pari a 0,63; in generale, valori inferiori ad 1 indicano che la diffusione dell’infezione procede verso la regressione;
– deve procedersi a regolamentare nel territorio regionale talune attività ad oggi non consentite, con modalità adeguate a contenere il rischio di contagio e di diffusione di SARS-CoV-2/COVID-19;
– le Ordinanze vigenti alla data di adozione del presente provvedimento hanno consentito taluni spostamenti ed attività all’interno del territorio regionale, fermo restando il rispetto del distanziamento interpersonale, il rispetto delle misure di igiene e l’utilizzo delle mascherine o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Tale prescrizione comportamentale, unitamente a quanto previsto negli allegati 4 e 5 al DPCM 26 aprile 2020, devono essere messe in atto con particolare riferimento alla presenza fisica presso luoghi chiusi;

PRESO ATTO dell’avvio della “fase 2” da parte del Governo, pur ritenendosi primaria l’esigenza di contenere la diffusione dell’epidemia quanto più possibile e di dettare misure a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che appare necessario:

  1. garantire la possibilità di spostamento all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;
  2. consentire gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno;
  3. confermare il disposto dell’Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;
  4. confermare il disposto dell’Ordinanza n. 36/2020 per come integrato da quanto previsto dall’art. 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020
  5. consentire la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto;
  6. consentire la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto;
  7. precisare che le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano i requisiti minimi di cui all’allegato 1 alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore;
  8. confermare negli spostamenti per motivi di salute rientra l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., nonché il contenuto dell’Ordinanza n. 29/2020 nei punti dal 4 al 9 e nell’allegato 1, ove non in contrasto con la presente Ordinanza;
  9. consentire l’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali, l’uso delle mascherine;
  10. consentire l’attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

VISTO il DPCM 10 aprile 2020;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale a partire dalla data di adozione della presente Ordinanza sono disposte le seguenti misure:

  1. Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;
  2. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno;
  3. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;
  4. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 36/2020 per come integrato da quanto previsto dall’art. 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020
  5. È consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto;
  6. È consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto;
  7. Le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano i le misure minime “anti-contagio” di cui all’allegato 1 parte integrante alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore;
  8. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché il contenuto dell’Ordinanza n. 29/2020 nei punti dal 4 al 9 e nell’allegato 1, ove non in contrasto con la presente Ordinanza;
  9. È consentita l’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti;
  10. È consentita l’attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020.

Restano vigenti le disposizioni delle Ordinanze del Presidente della Regione già emanate per l’emergenza COVID-19, qualora non in contrasto con la presente ordinanza, ovvero se non esplicitamente modificate o superate.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.

La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria, all’ANCI per la trasmissione ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

ALLEGATO 1

Misure per le attività di asporto e di somministrazione alimenti all’aperto.

Gli esercizi quali ristoranti, pizzerie, rosticcerie possono effettuare la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto, adottando le seguenti misure minime:

▪ rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nel confezionamento e nella consegna ▪ individuazione di un’area destinata al ritiro degli alimenti
▪ utilizzo di contenitori protetti e separati
▪ obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

▪ disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale
▪ accesso su prenotazione mirata a evitare compresenze simultanee
▪ limitare al minimo la presenza fisica nella zona di ritiro (il tempo strettamente necessario) ▪ divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle adiacenze degli stessi
▪ divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali
▪ privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona front
▪ utilizzo mascherine per clienti e operatori

Gli esercizi quali Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo possono effettuare la preparazione e la somministrazione dei relativi prodotti esclusivamente attraverso il servizio con tavoli all’aperto, adottando le seguenti misure minime:

▪  sistemazione tavoli a distanza di almeno 1,5/2,00 metri di distanza l’uno dall’altro

▪  sistemazione delle sedie al tavolo garantendo la distanza da 1,00 a 1,50 metri tra i visi degli

occupanti

▪  prenotazione obbligatoria con percorsi predefiniti al fine di garantire la distanza interpersonale

di almeno 1 metro ed evitare le code

▪  misurazione della temperatura corporea per i clienti

▪  rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, privilegiando l’uso di mascherine per

il personale, di occhiali e garantendo il distanziamento minimo

▪  obbligo di sanificazione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo

▪  disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale, in particolare per l’accesso ai servizi igienici. In caso di utilizzo dovrà essere obbligatorio l’uso di mascherine con igienizzazione delle mani, prima e dopo averle indossate.

▪  privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona cassa

▪  utilizzo mascherine per clienti e operatori in fase di ordinazione e servizio

▪  sanificazione accurata nel riapparecchiare i tavoli

▪  vietare l’attività self-service

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Città Metropolitana di Reggio Calabria: il Sindaco Falcomatà sul furto dei tablet all’Istituto Comprensivo “Catanoso-De Gasperi” “Atto indegno, troveremo il modo di riacquistarli”

(173) “Ancora una volta un grave episodio delittuoso colpisce la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo De Gasperi – Catanoso. Dopo Continue reading “Città Metropolitana di Reggio Calabria: il Sindaco Falcomatà sul furto dei tablet all’Istituto Comprensivo “Catanoso-De Gasperi” “Atto indegno, troveremo il modo di riacquistarli””

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Città Metropolitana di Reggio Calabria: riunione operativa per nuovi investimenti infrastrutturali dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

(172) Nuovi investimenti infrastrutturali sulla sponda calabrese dello Stretto da integrare con i diversi progetti già in corso di realizzazione sul Continue reading “Città Metropolitana di Reggio Calabria: riunione operativa per nuovi investimenti infrastrutturali dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto”

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Città Metropolitana di Reggio Calabria: il Sindaco Falcomatà raccoglie l’appello della Federazione Italiana Scuole Materne “Attivare processo partecipativo sui diritti dell’infanzia”

(171) “La fase due dovrà vederci necessariamente impegnati nella predisposizione di un piano straordinario per l’infanzia con l’obiettivo di Continue reading “Città Metropolitana di Reggio Calabria: il Sindaco Falcomatà raccoglie l’appello della Federazione Italiana Scuole Materne “Attivare processo partecipativo sui diritti dell’infanzia””

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Città di Metropolitana di Reggio Calabria: la Regione obbliga i cittadini a circolare con indosso la mascherine, Falcomatà “Regione Calabria contraddittoria ed inerte, le mascherine dove sono?”

(152) Un’ordinanza della Regione Calabria obbliga i cittadini a circolare, nei casi in atto consentiti, muniti degli obbligatori presìdi di Continue reading “Città di Metropolitana di Reggio Calabria: la Regione obbliga i cittadini a circolare con indosso la mascherine, Falcomatà “Regione Calabria contraddittoria ed inerte, le mascherine dove sono?””

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Coronavirus, Coldiretti Latte: bene la richiesta dell’Assessorato Regionale per richiesta caseifici che utilizzano latte e cagliate non italiane. Aceto “Eclatante il poco latte prodotto in Calabria che si trova nei supermercati”

(25) “Diamo atto – commenta Franco Aceto Presidente di Coldiretti Calabria – che dopo una nostra sollecitazione l’Assessore all’agricoltura Continue reading “Coronavirus, Coldiretti Latte: bene la richiesta dell’Assessorato Regionale per richiesta caseifici che utilizzano latte e cagliate non italiane. Aceto “Eclatante il poco latte prodotto in Calabria che si trova nei supermercati””

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Crisi economica per effetto del Covid-19: Ilaria Morace (Confimitalia Reggio Calabria) “Per gli imprenditori, c’è il rischio che il coronavirus mieta vittime in termini di dignità. Le Istituzioni ci stiano accanto o sarà la fine!””

“Abbiamo ascoltato oggi lo sfogo ed il grido di aiuto di un giovane imprenditore di Reggio Calabria che opera nella vendita al dettaglio di Continue reading “Crisi economica per effetto del Covid-19: Ilaria Morace (Confimitalia Reggio Calabria) “Per gli imprenditori, c’è il rischio che il coronavirus mieta vittime in termini di dignità. Le Istituzioni ci stiano accanto o sarà la fine!”””

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Coldiretti Calabria, Aceto: “Bene l’immediato intervento dell’assessore Gallo la sfida ora è di concretizzare gli impegni. Subito un incontro anche on-line”

(21) “Apprezziamo l’immediato intervento del neo assessore all’agricoltura Gianluca Gallo che partecipando al tavolo della Conferenza delle Continue reading “Coldiretti Calabria, Aceto: “Bene l’immediato intervento dell’assessore Gallo la sfida ora è di concretizzare gli impegni. Subito un incontro anche on-line””

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Coldiretti Calabria, Coronavirus: dagli agricoltori di Campagna Amica la spesa a domicilio, si consolida il rapporto cittadini-contadini

(20) “Continua l’impegno degli agricoltori calabresi per assicurare cibo locale ai cittadini – consumatori anche grazie ai servizi di consegna Continue reading “Coldiretti Calabria, Coronavirus: dagli agricoltori di Campagna Amica la spesa a domicilio, si consolida il rapporto cittadini-contadini”

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Reggio di Calabria: via al bando per colorare la città di murales

(8) È stato pubblicato online, sul sito www.cittametropolitana.rc.it, il bando per quella che il Consigliere Delegato alla Cultura Filippo Quartuccio definisce: “Una riqualificazione estetica che passa per un genere artistico molto amato in particolare dai giovani, di gran voga nelle più importanti città del mondo ed espressione dei messaggi sociali più disparati” – ossia i Murales. Il progetto interesserà piazza Achille Lona sita a Spirito Santo e coinvolgerà tutti gli studenti degli istituti scolastici, Accademia di belle arti, Università, e artisti singoli o organizzati in gruppi, vincitori di concorso. Un’ottima idea per creare delle opere d’arte moderna in pieno street style e al passo con i tempi, che non solo  abbelliranno e valorizzeranno gli spazi urbani predisposti  ma permetteranno ai writers della nostra città di promuovere il loro talento. Tutto il materiale necessario alla realizzazione dei murales sarà fornito ai ragazzi dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Per cui non resta che dire: che vinca il… più creativo!

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Comune di Reggio Calabria: in arrivo il gasolio per riscaldare le prime 4 scuole comunali

(34) «La ditta per il gasolio ha riferito che stanno attendendo in serata l’arrivo della nave di rifornimento e provvederanno già nella giornata di mercoledì 22 gennaio. Le prime quattro scuole in programma per la Continue reading “Comune di Reggio Calabria: in arrivo il gasolio per riscaldare le prime 4 scuole comunali”

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Città Metropolitana di Reggio Calabria: il vicesindaco Mauro ha incontrato una delegazione della Fijlkam

(33) La Città Metropolitana guarda con vivo interesse ai Campionati assoluti maschili e femminili di judo in programma, a Reggio Calabria, il 6 e 7 giugno prossimi. Ieri mattina, presso gli uffici di Palazzo Alvaro, il Continue reading “Città Metropolitana di Reggio Calabria: il vicesindaco Mauro ha incontrato una delegazione della Fijlkam”

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Comune di Reggio Calabria: dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 1,2 milioni per la città

(32) Non solo le tre nuove stazioni ferroviarie sulla line jonica ed un finanziamento da 23 milioni di euro. Quella di ieri, con Salvatore Margiotta, sottosegretario al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, è Continue reading “Comune di Reggio Calabria: dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 1,2 milioni per la città”

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Comune di Reggio Calabria: il Sindaco Falcomatà “Troveremo un luogo per dare imperitura memoria al prof. Santo Coppolino”

(31) «Lavoreremo con la Commissione toponomastica per individuare un luogo che possa dare imperitura memoria, ma soprattutto tramandare l’esempio di ciò che è stato ed ha rappresentato il professore Santo Continue reading “Comune di Reggio Calabria: il Sindaco Falcomatà “Troveremo un luogo per dare imperitura memoria al prof. Santo Coppolino””

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