Comune di Reggio Calabria: Ordinanza n. 44 del 30.04.2020
(175) Ordinanza n. 44 del 30.04.2020
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente. Misure urgenti per l’attuazione e l’osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020.
IL SINDACO
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Rilevato che l’art. 3, comma 1, del predetto Decreto Legge, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale” espressamente dispone che: << Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di loro competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale>>;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale”;
Considerato che la suddetta ordinanza ha ampliato le attività consentire dai D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e del 6 aprile 2020 ponendosi in contrasto con il disposto di cui al citato art. 3, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
che, pertanto, tale ordinanza è da ritenersi illegittima;
che essa, peraltro, incide in maniera grave sul diritto alla salute dei cittadini in quanto autorizza lo svolgimento di attività non consentite dalla normativa nazionale in contrasto con le misure emergenziali di contrasto al contagio da Covid-19 adottate proprio a tutela della salute dei cittadini;
Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000; ORDINA
che su tutto il territorio del Comune di Reggio Calabria rimangono ferme ed applicabili esclusivamente le misure adottate dal governo con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020 e con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 a partire dalla data del 4 maggio 2020 (a eccezione delle misure previste dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, per le quali i D.P.C.M. del 26 aprile prevede espressamente la decorrenza dal 27 aprile 2020) e rimane, dunque, consentito, solo ed esclusivamente lo svolgimento delle attività elencate nei citati decreti;
INVITA
i titolari di esercizi commerciali e la cittadinanza tutta ad attenersi alla scrupolosa osservanza di quanto statuito nei D.P.C.M. del 10 aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020 e del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio 2020.
DISPONE
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo on line del Comune;
- la trasmissione della presente ordinanza:
- ⎯ alla Prefettura di Reggio Calabria;
- ⎯ alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell’ordine;
- ⎯ all’Ufficio Stampa per la massima divulgazione a mezzo organi di stampa;
AVVERTE
che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa.