(174) Ordinanza n. 43 del 30.04.2020
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente. Misure urgenti per l’attuazione del D.P.C.M. del 26 aprile 2020. Revoca parziale dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 e apertura Parco “Federica Cacozza” e Villa Comunale.
IL SINDACO
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 con la quale, in osservanza dei D.P.C.M. dell’8, 9 e 11 marzo 2020, veniva ordinato il divieto assoluto di pubblico passeggio o di attività sportiva, non rientranti tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità, nelle seguenti aree e piazze:
- Corso Garibaldi
- Lungomare Falcomatà
- Parco Lineare Sud
- Waterfront Nord
- Lungomare di Pellaro
- Lungomare di Gallico
- Lungomare di Catona
- Piazze Cittadine
- Parchi aperti.
Viste le successive ordinanze sindacali n. 25 del 25.03.2020, n. 31 del 02.04.2020 e n. 34 del 14 .04.2020 con le quali, in osservanza rispettivamente dei D.P.C.M. del 22.03.2020, dell’01.04.2020 e del 10.04.2020, il divieto di cui sopra è stato prorogato, da ultimo, fino alla data del 3 maggio 2020;
Vista l’ordinanza dirigenziale del Dirigente del Settore Ambiente n. 1 del 14 marzo 2020 con la quale era già stata altresì disposta, ai sensi dll’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, la chiusura del Parco “Federica Cacozza” (ex Parco Botteghelle, viale Europa), del “Parco delle Vittorie” (Parco Urbano di via delle Vittorie) e della Villa Comunale “Umberto I”;
Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 laddove, fermo restando il divieto assoluto di ogni assembramento sia in luoghi pubblici che privati e pur rimanendo confermato che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, viene disposto un lieve allentamento delle misure anti – contagio prevedendosi, tra le altre cose, che siano consentite le seguenti attività:
art. 1, comma 1, lett e): l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; art. 1, comma 1, lett f): non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
Considerato che il medesimo D.P.C.M. prevede che il sindaco possa disporre la temporanea chiusura di specifiche aree o parchi in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
Considerato che le aree individuate dall’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo consentono l’osservanza del divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento sociale prescritto dal citato D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
Considerato che, del pari, l’osservanza del divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento sociale possano essere rispettati anche all’interno della Villa Comunale “Umberto I” e del Parco “Federica Cacozza” ex Parco Botteghelle;
Dato atto che all’interno delle sopra elencate aree dovranno essere consentite soltanto le attività di cui al citato art. 1, comma 1, lett f) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, ferma restando la chiusura di tutte le aree attrezzate a giochi per bambini così come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e, del citato D.P.C.M., le quali aree, dunque, anche laddove situate all’interno di parchi o aree aperte, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo;
Ritenuto, invece, di individuare il “Parco delle Vittorie” quale area nella quale interdire anche le suddette attività motorie, in considerazione dell’impossibilità di garantire all’interno di tale parco il rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000;
ORDINA
• La revoca, a decorrere dalla data del 4 maggio 2020, dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 e successive proroghe, nella parte in cui prevede il divieto di attività motorie nelle aree ivi individuate, fermo restando il divieto di pubblico passeggio;
e per l’effetto,
DISPONE
che, a partire dalla data del 4 maggio 2020, nelle seguenti aree:
- Corso Garibaldi
- Lungomare Falcomatà
- Parco Lineare Sud
- Waterfront Nord
- Lungomare di Pellaro
- Lungomare di Gallico
- Lungomare di Catona
- Piazze Cittadine
- Parchi aperti
- 1) non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
- 2) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
- 3) è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o lepersone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
Rimane ferma la chiusura delle aree attrezzate a giochi per bambini per come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; tali aree, dunque, anche laddove situate all’interno di parchi o aree aperte, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo;
ORDINA
- La riapertura, a decorrere dal 4 maggio 2020, della Villa Comunale “Umberto I” e del Parco “Federica Cacozza” ex Parco Botteghelle;
- La permanenza della chiusura, già disposta con ordinanza dirigenziale n. 1 del 14 marzo 2020, del “Parco della Vittoria” in ragione della impossibilità di garantire all’interno di tale parco il rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
e per l’effetto
DISPONE
all’interno della Villa Comunale e del Parco “Federica Cacozza, a decorrere dal 4 maggio, saranno consentite le seguenti attività:
- 1) non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
- 2) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
- 3) è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
Rimane ferma la chiusura delle aree attrezzate a giochi per bambini per come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; tali aree, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo;
• il divieto assoluto, dalla data del 4 maggio e sino al 18 maggio salvo ulteriori proroghe, di svolgimento di qualunque attività all’aperto, anche motoria o sportiva in forma individuale, all’interno del “Parco della Vittoria”.
DISPONE
di demandare al Dirigente del Settore Ambiente l’adozione di ogni misura necessaria affinchè venga garantito un ingresso contingentato ai suddetti parchi, nonché l’osservanza del divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento sociale, attraverso l’impiego a tale scopo di apposite ed idonee unità di personale, anche LSU ed LPU, nonché degli ispettori ambientali e, previa intesa con il Dirigente del Settore Welfare, dei percettori di reddito di cittadinanza.
DISPONE
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo on line del Comune;
- la trasmissione della presente ordinanza:
- ⎯ alla Prefettura di Reggio Calabria;
- ⎯ alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell’ordine;
- ⎯ all’Ufficio Stampa per la massima divulgazione a mezzo organi di stampa;
AVVERTE
che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa;
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
