Reggio di Calabria: arresto Gangemi, ecco il decreto di sospensione “…si evince che la sentenza 11-05-2012 del Tribunale di Cosenza non è divenuta irrevocabile”

(25) Come abbiamo riportato ieri (http://www.ilreggino.news/index.php?option=com_content&view=article&id=7549:francesco-gangemi-e-un-uomo-libero-lo-e-sempre-stato-ma-oggi-la-giustizia-gli-restituisce-il-maltolto&catid=1:leditoriale&Itemid=7) il “pericolosissimo” giornalista reggino Francesco Gangemi è stato scarcerato dopo 44 giorni distribuiti tra carcere (7) e domiciliari (37). Per quale motivo? Un “semplice” errore della Procura Generale della Repubblica di Catania (Ufficio Esecuzione Penale), e più precisamente del Sostituto Procuratore Generale d.ssa Elvira Tafuri,

 

che con proprio “Provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione” (artt. 663 segg. C.P.P.), in data 3 ottobre scorso, aveva ordinato l’arresto (eseguito il 5 successivo) del giornalista-delinquente, Direttore de “Il Dibattito News” già “Il Dibattito”, Francesco Gangemi (http://www.ilreggino.news/index.php?option=com_content&view=article&id=7318:reggio-di-calabria-arrestato-il-pericolosissimo-giornalista-francesco-gangemi-era-inserito-nellelenco-dei-5-giornalisti-piu-pericolosi-ditalia-stilato-da-tutti-i-ministeri-del-paese&catid=31:francesco-gangemi-larresto&Itemid=26). Causa scatenante e determinante, o almeno così ritenuta dalla d.ssa Tafuri che ne ha tratto le conosciute conclusioni, è quanto riportato al sub 7) dello stesso Provvedimento (…7) Sentenza del 11.05.2012 TRIBUNALE COSENZA, definitiva in data 28-09-2012. Reati: ART. 595 C.P., commesso in data 01-05-2009. Pena principale: MESI 4 RECLUSIONE) riportato in foto 1. Giustizia con la G maiuscola vuole, però, che ieri, la stessa Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania (Ufficio Esecuzioni Penali), con proprio “Decreto di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva” (condannato in differimento provvisorio ex art. 684 co. 2 c.p.p.), pubblicato sotto nelle foto 2 e 3, stavolta a firma del Sostituto Procuratore Generale dr. F. Chillemi, corregga il tiro sconfessando il proprio precedente operato. La causa dell’arresto era stato, lo ricordiamo, il cumulo di pena del pericoloso giornalista che, secondo la d.ssa Tafuri aveva tagliato il traguardo dei 2 anni ma che, secondo il collega dr. Chillemi (giustamente) si è fermato ad “Anni 1 Mesi 7 Giorni 24” non giustificando, quindi, l’apertura delle patrie galere al quasi 80enne Gangemi. Come si è arrivati al ricalcolo? E’ facile, facilissimo, perfino elementare: dagli “Anni 2” calcolati dalla d.ssa Tafuri sono stati giustamente tolti i “Mesi 4” stabiliti dal Tribunale di Cosenza il 11.05.2012 (sentenza dapprima considerata definitiva dalla d.ssa Tafuri ma rivelatasi “non irrevocabile” dal dr. Chillemi) e perfino i “Giorni 7” di detenzione ultima “grazie” al “Provvedimento” del 3 ottobre scorso. In sostanza: 2 anni – (meno) 4 mesi – (meno) 7 giorni = 1 anno 7 mesi e 24 giorni. Tradotto: niente carcere per Gangemi e, quindi, ingiusta ed ingiustificata detenzione subìta! L’errore della d.ssa Tafuri non è quello commesso aritmeticamente ma, più gravemente, quello di non essersi accertata per tramite di un banalissimo certificato se TUTTE le 9 sentenze elencate nel proprio “Provvedimento” fossero o meno diventate definitive e, quindi, passate in giudicato. Un errore da poco? Insomma, 7 giorni di carcere e 37 giorni ai domiciliari non sono mica bazzecole. Soprattutto a 79 anni e soprattutto se sanzionati nei confronti di chi criminale incallito non è e, quindi, poco avvezzo ai soggiorni gratuiti a spese dello Stato. Un banalissimo certificato, quello che avrebbe dovuto chiedere la d.ssa Tafuri, che le avrebbe chiarito le idee anche quando, sempre nel suo “Provvedimento” adduce che “…Come si evince dal certificato di stato esecutivo, acquisito dalla Procura della Repubblica di Cosenza in fata 25-07-2013, il condannato Gangemi – in relazione alla sospensione ex Legge n. 165/98 concessa in data 05-11-2012 dall’Ufficio requirente anzidetto sulla pena di cui alla sentenza sub 7) del provvedimento – ha omesso di presentare l’istanza per la concessione delle misure alternative alla detenzione nei termini prescritti. La sospensione deve quindi essere revocata e, per l’effetto, va disposta la carcerazione del condannato suddetto”. Dal legale del Gangemi, l’avvocato Giuseppe Lupis, è stata, sin nell’immediatezza dell’arresto, documentata l’insussistenza di tale affermazione sostenendo che: 1) la sentenza del 11-05-2012 non era definitiva e, quindi, non conteggiabile nel cumulo di pena; 2) avverso quella sentenza, non definitiva, era stato proposto ricorso presso il Tribunale di Catanzaro che, in camera di consiglio, si sarebbe riunito lo scorso 14.11.2013. “Accidenti che guaio!”, avrà pensato qualcuno negli uffici della Procura Generale della Repubblica di Catania. “Ed ora che facciamo?”, avrà detto qualcun altro negli stessi uffici. “Poniamo rimedio o perseveriamo nell’errore?”, ci si sarà chiesto sempre negli stessi uffici. Fortuna vuole che, come si suol dire, il tempo è galantuomo e che, presto o tardi, la Giustizia con la G maiuscola arriva anche e soprattutto per la presenza di Uomini e Donne seri/e e preparati/e. Non che la d.ssa Tafuri non lo sia, sia ben chiaro a scanso di equivoci teniamo qui a precisarlo, ma un cavolo di certificato poteva chiederlo, o no? Si sarebbe immediatamente resa conto del cumulo non arrivato ad “Anni 2” e, quindi, non avrebbe firmato il “Provvedimento” di arresto. E vabbè, meglio tardi che mai direte! Già, era meglio che nulla fosse accaduto ma, se non fosse accaduto, centinaia di testate giornalistiche (soprattutto fuori dai confini reggini e calabresi) non si sarebbero mosse ed il conseguente movimento d’opinione generato non avrebbe sortito il rumore assordante che, invece, ha smosso le acque portando, tra l’altro, all’approvazione da parte della Camera dei Deputati della modifica della Legge che prevedeva, per i cosiddetti “reati d’opinione” e più specificatamente per la “diffamazione a mezzo stampa” il carcere. Pazienza, al Gangemi resterà la “soddisfazione” di essere stato l’ultimo giornalista finito in galera per questo genere di reato. Nella foto 4  pubblichiamo uno stralcio, quello determinante, del “Decreto” notificato ieri. In esso si legge, tra l’altro: “Letta l’istanza presentata dal suo difensore in data 18-11-2013 (essendo questa la data di ieri, crediamo si tratti di un errore pensiero-scrittura) e annessa certificazione rilasciata dalla Corte Appello Catanzaro, dalla quale si evince che la sentenza 11-05-2012 del Tribunale di Cosenza (il famigerato sub 7) citato nel “Provvedimento” di arresto) non è divenuta irrevocabile; RITENUTO che la suddetta sentenza era inserita nel provvedimento di cumulo emesso da questo Ufficio in data 03-10-2013, provvedimento che separatamente sarà modificato alla luce di queste nuove risultanze; SOSPENDE l’esecuzione della pena nei confronti del nominato in oggetto; DISPONE l’immediata scarcerazione del condannato, se non detenuto per altra causa; COMUNICA che alla data odierna residua da espiare la pena di: Reclusione Anni 1 Mesi 7 Giorni 24…”  Che dire? Abbiamo detto! PS: ma chiedere scusa, no eh? Ancora una volta dovrà pensare a farlo lo Stato (quindi noi tutti) attraverso il risarcimento per ingiusta detenzione? E la riforma della Giustizia? E la responsabilità civile dei magistrati che, come ogni uomo comune, posso sbagliare? Fino a quando l’Italia sarà relegato, in questo campo, ad essere lontanissimo dalle grandi democrazie mondiali? Ad maiora!

 

 

 

 

 

 

 

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Author: Maurizio Gangemi