Riceviamo e pubblichiamo. 11.10.2009 – La sentenza della Terza-Quarta sezione del TAR del Lazio n. 9771 del 6 ottobre 2009 parla chiaro, o meglio, definisce ulteriormente i termini di una questione che da diversi anni ha prodotto il risultato di aver impedito negli ultimi anni la individuazione delle aree carenti per la medicina generale in ragione di un rapporto ottimale reso non chiaro. La questione risale al 2006, epoca in cui sul BUR della regione Calabria comparve la delibera n. 508/2006 con cui venne approvato l'accordo integrativo regionale per la medicina generale nella regione Calabria. Questo accordo prevedeva fra l'altro l'aumento del rapporto ottimale medico-pazienti dai canonici 1:1000 a 1:1200 riferendo inoltre tale rapporto ottimale non ai cittadini "residenti" ma ai cittadini "assistiti".
Come è noto il rapporto ottimale è il mezzo attraverso cui l'Accordo Colletivo Nazionale per la Medicina Generale individua i parametri numerici per definire il numero di medici di assistsenza primaria da inserire in un determinato territorio rapportandolo – per l'appunto – alla reale presenza dei residenti. E sulla base di questi calcoli vengono stabilite le zone carenti che di regola dovrebbero andare a concorso due volte l'anno. Tornando dunque alla questione calabrese, contro l'accordo regionale fu presentato un ricorso al TAR del Lazio da parte di 28 medici (RG 912/2007) che ne chiedevano l'annullamento. Annullamento che giunse con la sentenza n. 9909 del 10.10.2007 almeno per quella parte relativa al rapporto ottimale (l'art. 12.2 dell'AIR Calabria). La sentenza venne ulteriormente confermata in appello presso il Consiglio di Stato con decisione n. 241/2009. La Regione Calabria ha comunque tentato di adottare un nuovo testo in sostituzione del citato art. 12.2 attraverso una delibera regionale che stabiliva, fermo restando la base di calcolo di 1:1000, l'introduzione di altri parametri e fattori correttivi demandandone la loro applicazione alle Aziende Sanitarie previo parere positivo del Comitato Aziendale. In particolare precisava che la differenza individuale di scelta (1500) rappresentava il numero della effettiva capacità ricettiva dell'ambito, senza fare alcuna menzione alle frazioni di calcolo e introducendo il concetto di trasferimento delle competenze decisionali di eventuali correttivi alle aziende locali. Ritenendo questo atto illegittimo 14 degli iniziali 28 medici depositarono un nuovo ricorso al Tar del Lazio in data 24.04.2009 (ricorso n. 3282/2009) chiedendo l'ottemperanza alla precedente sentenza del TAR e la nomina di un commissario ad acta per individuare le zone carenti di assistenza primaria nel rispetto del rapporto ottimale di 1:1000 o frazione di 1000 superiore a 500. In particolare si contestava alla regione Calabria l'elusione di quando precedentemente stabilito nella sentenza del TAR del 2007 secondo cui il rapporto ottimale deve essere 1 su 1000 e in quanto la regione non possiede il potere giuridico e amministrativo per definire criteri differenti per la quantificazione degli ambiti territoriali. Non solo, ma i ricorrenti depositarono financo un esposto alla Procura della Repubblica di Catanzaro per le valutazioni di competenza. Con questa nuova sentenza , secondo i giudici amministrativi il “rapporto ottimale” (1:1000 di abitanti residenti) non può essere variato in maniera generalizzata, ma solo per “determinati” ambiti territoriali e solo se la modifica – come già definito nella prima e disattesa sentenza del TAR – “è preceduta da assegnata istruttoria e risulta supportata da adeguata motivazione”, fermo restando, peraltro, che il calcolo del rapporto ottimale deve operarsi con riferimento ai cittadini "residenti, come previsto dall’ACN, e non ai cittadini assistiti. Sempre secondo i giudici le modifiche apportate all'AIR per contenere le decisioni della prima sentenza (fra l'altro passata in giudicato) solo apparentemente realizzavano ciò; infatti le modifiche apportate non facevano menzione alla base del calcolo del rapporto ottimale relativamente alla frazione di mille cittadini residenti superiore a 500, introducendo anzi parametri diversi da quelli stabiliti nell’all. B dell’ACN 2005 ed affidando alle Aziende Sanitarie il compito di individuare per ciascun ambito territoriale il valore della percentuale di recettività (10-20%) in relazione alle esigenze dell’ambito al di sotto del quale una zona va definita carente. Di fatto i calcoli producevano sempre una riduzione del numero delle zone carenti. Per queste ragioni il TAR del Lazio ha ribadito la nullità delle modifiche apportate dalla regione Calabria dopo la disattesa prima sentenza del 2007, dando alla stessa tempo 60 giorni per adottare i provvedimenti necessari per adeguarsi alla decisione, sostenendo che in caso contrario viene di fatto compromesso il diritto del cittadino alla libera scelta del medico. In più nel caso in cui tale provvedimento venga ulteriormente disatteso dalla Regione Calabria il TAR ha promesso di dare comunicazione ai competenti organi "per la valutazione di eventuali profili di responsabilità contabile-amministrativa per danni all’erario nonché per l’eventuale instaurazione di procedimenti disciplinari". Orbene, anzi male, dal 2007, epoca della prima sentenza, la Regione Calabria ha individuato, grazie al lavoro di tanti medici aspiranti alla medicina generale, centinaia di zone carenti (cioè posti di lavoro) che non pesano nulla allo Stato in quanto se non pagano altri nuovi medici, il denaro viene dato ai vecchi medici già abbondantemente retribuiti (la solita legge del chi tanto e chi niente e ancora: vale la legge del più forte, sempre a discapito del cittadino che non può scegliere liberamente il proprio medico curante e deve fare file interminabili negli ambulatori stracolmi di pazienti spesso fuorilista). Finalmente nel 2010 le zone vengono pubblicate, a giugno, poi non si capisce bene per quale errore, ripubblicate ad agosto e, dopo 6 mesi ancora le ASP non hanno consegnato una di queste zone carenti e ci rimandano di 24 ore in 24 ore, ormai da mesi, senza contare che la Regione dovrà pagare queste inadempienze con danaro pubblico!!! Nel frattempo, nelle riunioni dei medici di medicina generale ci si coalizza al fine di ricercare un cavillo o un portaborse di turno (e nella nostra ASP lo hanno individuato bene, uno s… che si è tenuto la graduatoria in borsa per settimane pur di ritardare la consegna dei posti, nella speranza che qualche ricorso dei generici possa avere esito positivo per i volponi) per bloccare ulteriormente, per l’ennesima volta, il regolare iter sancito da diverse sentenze del TAR e del consiglio di stato. Vi chiedo di interessarvi all’argomento scabroso, e di aiutarci ad ottenere ciò che per tanti anni ci è stato tolto. Non ci meravigliamo quando si dice che al nord le cose funzionano meglio! Queste vergogne sono solo nostre! Per ogni ulteriore notizia, ci trovate ogni giorno presso Palazzo “Tibi” di via Sant’Anna a Reggio Calabria, sede dell’ASP di riferimento, nella speranza che lo s… abbia “ricordato” di avere una responsabilità con quella graduatoria tenuta tanto a lungo in borsa e nella speranza che la dirigente di turno si renda conto di come non stia assolvendo al proprio compito. In lei avevamo riposto troppe (ahinoi) vane speranze! Per ovvi motivi (chisti sunnu capaci i tuttu!) e per non ricevere un altro danno, oltre alla beffa, preferiamo non fare nomi, ma se ci verrete a trovare a Palazzo “Tibi”, saremo ben lieti di collaborare con voi nel tentativo di ricevere giustizia. (mediciesausti@libero.it). Pubblichiamo quanto ricevuto per dovere di cronaca e diritto di parola di questi "medici esausti" ben comprendendo il loro amaro sfogo. Non essendo addentro alle problematiche da essi denunciate, ma essendo quest'ultime comprensibili e condivisibili sotto più punti di vista anche oggettivamente, ci limitiamo ad unirci alla loro denuncia sperando che, presto o tardi, qualcuno s'interessi in maniera seria e fattiva al riconoscimento dei loro diritti. Magari, per esempio, a qualche mese dalle elezioni comunali e provinciali chissà che… Il Direttore.